Dal 01.07.2010 vivo in un appartamento con due altre persone. Il contratto è di tipo concordato con durata di 6 anni. Il nostro problema nasce da una diatriba legata alle spese condominiali. Il conguaglio dell’anno 2010 è stato suddiviso per meta ( il 50% ) a nostre spese e per l’altra meta, dunque i mesi da gennaio a fine giugno, a carico del locatore. Dunque è stata fatta una suddivisione in percentili. Analizzando la tabella millesimale ci siamo accorti che ci sono voci in data documento antecedenti al nostro ingresso come conduttori e abbiamo usato un calcolo analitico delle voci. Tutto ciò dopo che ll nostro amministratore ci ha confermato la validità giuridica di tale calcolo analitico. Calcolando cosi ne esce una somma di 110 euro inferiore a quella richiesta in prima istanza dal locatore. Cosa che al locatore non va ovviamente bene. La domanda banale è: il calcolo analitico da noi svolto, dunque un calcolo delle voci in data documento postecedenti il nostro ingresso è valido da un punto di vista giuridico o no?Nel caso fosse valido, come possiamo tutelarci nei confronti del locatore che asserisce il suo tipo di calcolo l’unico giuridicamente valido.
La cosa andrebbe vista nel merito in relazione alla natura di ogni singola voce di spesa. In via generale, si può dire che potete da un lato rifiutarvi di corrisponderle, ma la proprietà potrebbe poi agire contro di voi per il recupero, per cui, se si decidesse di seguire questa strada, la cosa migliore sarebbe in ogni caso mandare una diffida tramite legale in cui si spiega in modo preciso per quale motivo quella parte di denaro relativo alle spese non si ritiene dovuta, in modo da poter comunque comprovare, un domani, la propria buona fede.
Purtroppo il problema di questioni come queste, di basso importo, é che costa sempre più incaricare un avvocato che altro. La materia, peraltro, é coperta dalle più diffuse assicurazioni di tutela giudiziaria, per cui sotto questo punto di vista conviene sicuramente averne una. In mancanza, si può avendone i requisiti, chiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che tuttavia, a differenza della tutela giudiziaria, non copre le attività stragiudiziali, come ad esempio l’invio della diffida.