Separato giudizialmente dal 2004, corrispondo regolarmente mensilmente assegno di mantenimento per i figli. La madre,con raccomandata datata 07/08/2012 ha comunicato che la figlia percepisce regolare stipendio dal 19/06/2012. Con stessa raccomandata comunica pure che l’altro figlio,Federico, nato 04/05/1992, si è diplomato presso I.TC. e si è iscritto a non precisata Facoltà Universitaria senza concordare con il padre, indirizzo formativo e possibilità economiche. La figlia, sotto giuramento, in udienza del 23/10/2012, interrogata in veste di testimone dal Sig. Giudice, ha invece affermato che lavora ed è quindi economicamente autosufficiente almeno da Marzo 2009, convivente con altro individuo percettore di reddito, configurando quindi la situazione di una famiglia di fatto. Se ne deduce quindi secondo me la tardiva comunicazione della nuova situazione reddituale della figlia, comunque contraddetta in termini temporali dalla figlia stessa, costringendomi a subire tuttora la trattenuta dell’assegno di mantenimento sulla mia busta paga. Chiedo se tutto ciò sia lecito, e se posso far ricorso a tutela dei miei diritti, che ritengo violati, al rimborso di quanto corrisposto in più o qualsiasi pronunciamento giurisdizionale in materia.
Devi comunque presentare un ricorso per modifica delle condizioni, di separazione o, se nel frattempo intervenuto, di divorzio. In quella sede, chiederai al giudice di accertare che il venir meno dei presupposti per il mantenimento si è verificato in un certo momento temporale, con conseguente condanna della tua ex moglie, se la tua domanda sarà accolta, alla restituzione di quanto nel frattempo indebitamente percepito.