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le donazioni fatte dal padre al figlio sono revocabili da parte della nuova moglie del padre dopo la sua morte?

Sottopongo la questione. Figlio unico di genitori separati. Mio padre, per sue necessità di nullatenenza, contestualmente alla morte di mia nonna mi dona la metà dell’appartamento che lui avrebbe dovuto ereditare. L’altra metà viene ereditata normalmente dal fratello (mio zio), che però io acquisto dallo stesso. Io concedo a mio padre il comodato d’uso su tale immobile. Subito dopo mi fà una donazione di fondi, titoli, e denaro, per le stesse ragioni di cui sopra. Nel caso volesse risposarsi, ritengo che la nuova consorte abbia non solo diritto a metà del suo patrimonio, ma potrebbe addirittura impugnare entrambe queste donazioni. Corretto? Sulla seconda donazione ritengo non ci siano soluzioni, nemmeno in caso di testamento esplicito (farebbe qualche differenza? tenga conto che con quei soldi e fondi, io ci ho acquistato la mia prima casa…). Circa la prima avente ad oggetto l’immobile di mia nonna, ritengo possibili solo due casi in cui la nuova consorte nulla potrebbe: 1) mio padre avesse invece semplicemente rifiutato l’eredità di mia nonna facendomi risultare dunque l’erede diretto assieme a suo fratello; 2) facesse una quiescenza dal notaio con rinuncia all’impugnabilità della donazione. Corretto? Il caso non è completamente chiaro, non si capisce se tuo padre è diventato erede di tua nonna e poi ti ha fatto un atto di donazione formale ovvero se, rinunciando all’eredità, ha fatto in modo che tu fossi vocato alla stessa, diventando in questo modo direttamente erede. Le differenze, riguardo a quel che ti interessa, sono sensibili. Per quanto riguarda poi la donazione delle sostanze mobiliari anche in quel caso occorrerebbe capire, visto che dopo dici che queste sostanze sono state usate per acquistare la tua prima casa, con quali modalità sono avvenute, cioè se come donazione formale per atto pubblico o manuale, ovvero come donazione indiretta, cioè con tuo padre che si presenta dal notaio insieme a te e paga il prezzo dell’immobile da te acquistato. Infine, bisognerebbe vedere anche cosa è rimasto nel patrimonio di tuo padre, dal momento che al coniuge è riservata la metà del patrimonio ai sensi dell’art. 540 cod. civ. Insomma, per vedere se le donazioni in questione siano possibile oggetto di azione di riduzione bisognerebbe esaminare gli atti e i documenti del caso, insieme alla situazione della famiglia. Visto che i valori in ballo sono abbastanza importanti, ti conviene incaricare un legale di approfondire la questione tramite una consulenza.

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

2 risposte su “le donazioni fatte dal padre al figlio sono revocabili da parte della nuova moglie del padre dopo la sua morte?”

1) No, mio padre non ha rinunciato all’eredità. E’ mia nonna che, ancora in vita, ha fatto una donazione a me e al fratello di mio padre. (indi per cui mio padre potrebbe egli stesso impugnare tale donazione,o in caso di sua scomparsa, la -nuova- consorte potrebbe subentrare nel suo diritto di impugnazione)

2) è stata fatta una donazione “retroattiva”. Mio padre ha utilizzato quei fondi con cui abbiamo acquistato la mia prima casa, ma il tutto è stato formalizzato tramite atto di donazione dal notaio solo in un secondo momento.

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