Ho appena scoperto di essere stato oggetto di ripetuti commenti diffamatori su facebook da parte del mio vicino. L’ultimo di tali commenti risale a circa sei mesi fa’. Esiste qualche deroga al limite massimo dei tre mesi per sporgere denuncia, considerando che il fatto, per me, è avvenuto solo al momento della scoperta del medesimo?
Il termine di tre mesi inizia a decorrere da quando hai preso conoscenza del fatto.
Secondo la Cassazione, infatti, «il termine per la presentazione della querela inizia a decorrere dal momento in cui la persona offesa abbia avuto la piena cognizione di tutti gli elementi di natura oggettiva e soggettiva che consentono la valutazione sulla consumazione del reato» Cass. pen., sez. IV, 3 aprile 2008, n. 13938).
Quindi la querela saresti ancora in termini, tuttavia io ti consiglierei, prima di formalizzarla, di inviare una diffida e vedere che risultati ottieni. Tieni anche presente che la remittibilità (cioè la possibilità di ritirarla) in caso di querela per diffamazioni commesse su facebook è controversa.
6 risposte su “Da quando decorre il termine di tre mesi per querela per diffamazione?”
Buongiorno. Io ho un caso in cui è stato fatto un commento pesante (da un minore ad un altro minore) riassumibile in un soprannome, in un gruppo chiuso di Whatsapp. Sappiamo che il destinatario lo ha letto ad una certa data ed ha commentato una risposta di scherno. La cosa è finita lì, salvo che quasi un anno dopo i genitori della parte che si ritiene offesa hanno scoperto (o dichiarano di aver scoperto) lo scambio sul cellulare ed hanno intentato querela per diffamazione. Non ancora certo se avrà un seguito, a dire il vero. Ora, da quanto vedo, la parte offesa ha visto il commento (un soprannone) un anno prima (esiste la data-ora di intervento della risposta al commento9 e per essa era finita lì. Questa querela non sarebbe fuori tempo rispetto ai tre mesi?
Direi di sì.
Buongiorno avvocato.
Così, su due piedi, sembrerebbe che questo termine sia in realtà un non-termine o, per meglio dire, un termine fittizio, auto-fissato dalla persona offesa.
Esempio: tizio viene a conoscenza del fatto un mese dopo la pubblicazione del commento, ma per qualche anno preferisce non ricorrere alla querela; poi, all’improvviso, si decide a querelare il commentatore asserendo di aver letto il commento solo qualche giorno prima.
Cos’è che mi è sfuggito?
Grazie.
Ovviamente deve essere verosimile e dimostrabile il ritardo con cui la p.o. è venuta a conoscenza del fatto…
Buongiorno Avvocato. Proprio su questo punto, una domanda: nel caso di una ingiuria inviata per e-mail, se la consapevolezza dell’offeso si è avuta dopo tre ore ma egli decide, magari per dispetto, di querelare dopo un anno, come si fa nel caso specifico a controllare e rendere nulla la querela stessa ? Esiste un sistema per cui il giudice si accorge della data di ricezione della mail da parte dell’offeso ? Come si fa a dimostrare il ritardo ? In teoria anche a me sembra un non-termine. Grazie mille,
Si va a presunzioni, a mio giudizio, probabilmente e la presunzione è che di solito la mail si legge entro due o tre giorni. Certo, rimane una questione dal possibile esito incerto, anche perché uno può sempre dare per me la prova contraria ad es che era un indirizzo dismesso o cose del genere.