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Cosa posso fare se non acconsentono a nuovo matrimonio religioso nonostante la nullità?

Sono fidanzata da più di 8 anni (io 31 anni lui 36), con un ragazzo che ha ottenuto la nullità ma in attesa di divorzio, ci sono sempre ostacoli infatti a febbraio 2014 inizierà la fase istruttoria. Vogliamo ricevere il sacramento del matrimonio ma il nostro parroco ha detto che il vescovo non darà mai l’autorizzazione perchè siamo troppo giovani. E’ vero? Lei può darci un consiglio? A chi possiamo rivolgerci per sposarci solo con il rito religioso poi una volta ottenuto anche la libertà civile sposarci anche per lo stato?

Premetto che questa risposta è stata redatta in collaborazione con l’avv.ssa rotale Federica Cicinelli.

Venendo ai contenuti, la situazione è purtroppo abbastanza complessa.

Bisogna capire innanzitutto cosa c’è scritto nella sentenza di nullità.

Infatti, per un certo tipo di capi di nullità è previsto il divieto a nuovo matrimonio, se non previo assenso dell’Ordinario del luogo, cioè del Vescovo. Il divieto è un fattore puramente amministrativo. In genere, la richiesta viene inoltrata dallo stesso parroco.

Per quanto riguarda il matrimonio solo canonico, può essere concesso per “gravi motivi pastorali”, sempre dal Vescovo, previa domanda al medesimo. Questo stabilisce il Decreto Generale sul matrimonio canonico del 17 febbraio del 1991:

“1. I cattolici che intendono contrarre matrimonio in Italia sono tenuti a celebrarlo unicamente secondo la forma canonica (cfr can. 1108), con l’obbligo di avvalersi del riconoscimento agli effetti civili assicurato dal Concordato.

L’Ordinario del luogo può dispensare dall’obbligo di avvalersi del riconoscimento agli effetti civili assicurato dal Concordato soltanto per gravi motivi pastorali, stabilendo se nel caso l’atto civile, che per i cattolici non ha valore costitutivo del vincolo matrimoniale, debba precedere o seguire la celebrazione del sacramento e richiedendo l’impegno dei nubendi di non iniziare la convivenza coniugale se non dopo la celebrazione canonica.”

L’Ordinario del luogo deve provvedere a trasmettere al parroco o ai parroci competenti i dati necessari perché la nullità dichiarata e l’eventuale divieto di passare a nuove nozze annesso alla dichiarazione siano annotati nell’atto di matrimonio e nel libro dei battesimi (cfr can. 1685).

La rimozione del divieto di passare a nuove nozze “inconsulto Ordinario”, contenuto in una sentenza di nullità matrimoniale, si intende di competenza dell’Ordinario del luogo nel quale viene istruita la pratica per la celebrazione del matrimonio, salva diversa precisazione.”

Quello che adduci potrebbe rientrare tra i motivi pastorali, però è evidente che bisogna parlarne adeguatamente con il Parroco, e, se del caso ed avendone la possibilità, con il Vescovo, perché si tratta di una valutazione discrezionale.

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

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