lavoro per un consorziato di pelletterie.questo consorzio è da luglio 2012 che non paga. io in quella data sono entrata in maternità obbligatoria e non ho percepito ne i 5 mesi di maternità ne l’anno di cassa integrazione dopo. adesso sembrerebbe che l’imps paghi tutto direttamente. ma il consorzio,che materialmente,non esiste più,chi ne faceva parte ha chiuso e riperto un’altra ditta e la sede legale è stata spostata a parma,io sto in provincia di siena. questa azienda non vuole dare il fallimento e non si è presentata all’udienza,quindi tutto rimandato a fine gennaio 2014. però altre a questo,si rifiutano anche di licenziarmi,quindi dal primo gennaio 2014 io mi ritrovo assunta da un’azienda che non paga,con la cassa integrazione finita e la non possibilità di andare in mobilità perchè assunta. come mi dovrei comportare il 2 gennaio? mi presento a lavoro a parma alla sede legale?
È evidente che tramite questo blog si possono dare solo spunti generali, mentre se hai bisogno di assistenza concreta, e quindi risposte categoriche e precise a domande come questa, è ancora necessario che tu incarichi un avvocato.
In generale, appunto, per mancato pagamento della busta paga un lavoratore ha sempre il diritto di licenziarsi.
Però è necessario che il tuo caso, che non è perfettamente chiaro nella descrizione che ne fai, sia valutato attentamente e con la giusta precisione, da un avvocato, che dovrà anche esaminare le carte relative, prima di fare qualsiasi mossa.