sono divorziata da un anno e disoccupata, il mio legale (ho il gratuito patrocinio) non ha provveduto a consegnarmi la sentenza di divorzio ed ora ho anche questo problema : l’ex marito ha smesso di mandarmi l’assegno divorzile da novembre e 2 anni che non provvede all’aggiornamento istat.sto esortando dai primi gg di dicembre il mio legale a fare un ricorso al giudice.poichè il mio legale non procede,ho presentato 2 querele presso i carabinieri e la Gdf ( fornendo la sentenza di separazione poichè le condizioni economiche non sono variate)ed ho anche segnalato con raccomandata l’accaduto presso la caserma dove presta servizio il mio ex coniuge.ho chiesto al mio legale di mettere il mora l’ex marito ma mi è stato risposto che non serve in quanto ha provveduto a contattare telefonicamente il legale della controparte.cosa devo fare,atten dere l’iter delle querele?ho diritto ad un risarcimento poichè sto contraendo debiti con parenti ed amici …
La sentenza puoi andare, se vuoi, a prenderla fuori anche tu, presso la cancelleria del tribunale, ufficio separazione e divorzi o volontaria giurisdizione. Essendo tu la «parte» hai diritto di averne una copia.
Se il problema è appunto il mancato pagamento del mantenimento, devi chiedere una copia della sentenza di divorzio con l’apposizione della formula esecutiva.
Non ti serve, infatti, fare nessun nuovo ricorso per questa cosa, nè per l’aumento ISTAT, devi semplicemente mettere in esecuzione il titolo di cui già disponi, cioè la sentenza di divorzio.
La segnalazione alla caserma non è stata una buona idea perché il fatto di aver messo a conoscenza terzi della situazione di insolvenza del tuo ex marito potrebbe esserti contestato sotto diversi profili, anche se dipende da come l’avevi indirizzata e da chi effettivamente l’ha ricevuta.
La messa in mora in quanto tale è inutile perché si tratta di obbligazioni liquide ed esigibili che si costituiscono in mora automaticamente dal giorno della scadenze, se intendevi invece semplicemente fare un sollecito, quello è un altro paio di maniche.
Quanto al risarcimento, è discutibile perché di solito l’inadempimento di un’obbligazione comporta che si sia tenuti al risarcimento delle conseguenze normali, cioè collegate in una situazione ordinaria all’inadempimento, ma non di quelle pur casualmente collegate: è evidente che se non adempio un’obbligazione di 100 euro a seguito del quale inadempimento si verifica il fallimento del mio creditore non posso essere tenuto a risarcire tutto il fallimento, che del resto è dovuto anche ad altre concause.
In ogni caso, io mi concentrerei sul recupero del capitale che non è assolutamente detto sia facile.
Ovviamente, puoi fare il recupero del credito anche col gratuito patrocinio ma è necessaria una nuova delibera di ammissione perché è un procedimento esecutivo.