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Se mi notificano un controricorso al TAR posso utilizzare Arag?

Io ho stipulato un’ assicurazione dinamicaplus commercio con tutela legale per la mia impresa , siccome sono stata coinvolta in qualità di controinteressata in un ricorso al Tar mi sono sentita dire da Arag che non sono coperta per ricorsi al Tar ma non trovo questo punto sulla scheda ed un operatore Arag mi ha detto telefonicamente che loro non fanno assicurazioni che coprono per ricorsi al Tar. Le sa dirmi se vero?

Di solito, la materia del diritto amministrativo è esclusa dalle forme di tutela giudiziaria, non solo di Arag ma anche delle altre compagnie specializzate nel ramo, insieme a quella fiscale, del diritto di famiglia e così via.

La scheda prodotto della polizza per le attività, nella configurazione di base, prevede copertura per questi eventi:

Le garanzie sono operanti per i casi previsti dalla linea di prodotto Classic e per i casi elencati di seguito.
Le garanzie elencate ai punti 2, 3, 4, 5 e 6 verranno prestate con il limite di 1 (uno) caso per ogni prestazione insorto in ciascun anno assicurativo e per le sole controversie che abbiano un valore in lite superiore a € 5.000,00 (cinquemila).
1. Richiesta di risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi.
2. Controversie di lavoro che il Contraente deve sostenere con i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro.
3. Controversie relative a locazione o proprietà degli immobili dove il Contraente esercita la professione purché indicati in polizza.
4. Controversie contrattuali con fornitori di beni o servizi.
5. Controversie contrattuali relative a contratti di appalto /subappalto commissionati dal contraente.
6. Chiamata in causa della Compagnia di responsabilità civile, nel caso di inattività della stessa; non opera nel caso in cui la polizza di Responsabilità Civile non sia attivabile: per mancato pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso; per denuncia del sinistro oltre i termini di prescrizione; perché la fattispecie denunciata non è oggetto di copertura.
7. Servizio di consulenza telefonica ARAGTEL nel contesto delle materie previste in polizza, al numero verde 800.508.008.

Peraltro, bisognerebbe vedere esattamente di che cosa si tratta, cioè il problema di cui hai ricevuto la notifica del ricorso, perché le esclusioni non si determinano di solito tanto in relazione al giudice competente, quanto al tipo di materia, e considerando che il TAR in alcune materie gode di giurisdizione esclusiva, forse varrebbe la pena far esaminare la situazione ad un avvocato.

Un tempo Arag comunque largheggiava molto sulla copertura, confermando la propria assistenza anche in materie che, in teoria, non vi rientravano, per correttezza commerciale, oggi invece il livello di qualità del servizio di questa compagnia è sceso drasticamente rispetto agli standard di un tempo.

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

2 risposte su “Se mi notificano un controricorso al TAR posso utilizzare Arag?”

Ad integrazione di quanto già espresso dal collega, La informo che la polizza di Tutela Legale ha la tipicità di essere una polizza con una descrizione dell’attività tipo All-Risks (multirischio), ma le spese garantite e le garanzie prestate sono Named Perils (A rischi nominati/elencati), né potrebbero esserlo diversamente.

La conseguenza nello specifico è che l’operatività delle garanzie vale solo ed esclusivamente per i singoli rischi indicati dalla polizza assicurativa, solitamente alla voce “oggetto della garanzia”.

Possono esserci estensioni di polizza, ma devono in ogni caso essere espressi in polizza.

Se un rischio (es. ricorso al T.A.R.) non è espressamente indicato in polizza, questo ne è escluso perché l’assuntore dell’impresa di assicurazione lo potrebbe interpretare:
a) quale “aggravamento del rischio”;
b) non assicurabile al premio pattuito con il contraente/assicurato;
c) non assicurabile perché aumenterebbe il rapporto sinistri vs. premi con uno squilibrio favorevole esclusivamente all’assicurato, con la conseguenza che l’assicuratore potrebbe far valere l’ipotesi del recesso anticipato per sinistrosità.
d) non assicurabile per mancanza del riassicuratore;
e) non assicurabile per disposizioni IVASS;
f) non assicurabile per motivi strategici o di ottemperanza ai principi contabili nazionali ed al modello IAS/IFRS (principi contabili internazionali).

Determinare le garanzie che un assicuratore può offrire al giusto premio, anche attraverso l’uso degli “As if” , non è mai compito facile per nessun assicuratore e non solo per ARAG.

Cordialmente

Walter Rossi

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