vorrei fare una separazione consensuale e ritengo di avere diritto al patrocinio gratuito.volevo sapere essendo io residente a milano, posso rivolgermi solo al tribunale di milano o posso rivolgermi a un tribunale diverso,tipo quello di vicenza dove intendo ricorrere? la mia coniuge risiede a napoli io appunto risiedo a milano ,come dobbiamo fare e quali documenti servono per potere avviare la pratica? Nel caso di separazione consensuale, si deve usare il tribunale di residenza dei coniugi.
Se i coniugi, come nel vostro caso, hanno due residenze diverse, si può usare indifferentemente uno o l’altro tribunale, nel vostro caso il ricorso può essere presentato o a Napoli o Milano.
Non si può invece usare un altro tribunale a scelta, bisogna usare quello previsto dalla legge.
Per il tema del patrocinio a spese dello Stato, ti rimando alla nostra pagina apposita.
Per ulteriori dettagli ancora, ti rimando al mio libro Guida alla separazione e al divorzio.
Per i tecnici che dovessero capitare a leggere questo post, invece, cito una parte del mio altro libro, appunto dedicato ai professionisti del diritto, «Separazione e divorzio. Principali aspetti sostanziali e processuali», in cui il problema della competenza territoriale viene approfondito:
«Pur nel silenzio dell’art. 711 cod. proc. civ., si ritiene territorialmente competente il tribunale di residenza di uno dei due coniugi, in applicazione analogica dei criteri di competenza dettati per i divorzi congiunti o comunque dei criteri generali dettati dagli artt. 18 ss. del codice di rito, considerato che conducono entrambi alla medesima indicazione[^1]. Si tratta, secondo la maggior parte degli studiosi, di regole di competenza territoriale inderogabile, la cui violazione può essere rilevata d’ufficio dal giudice con queste particolari modalità: non può sollevarla il presidente nella fase davanti a lui, mentre potrebbe farlo il collegio in sede di giudizio di omologazione».
[^1]:L’art. 706 cod. proc. civ. prevederebbe in realtà la competenza del tribunale dell’ «ultima residenza comune dei coniugi», ma si tratta di un precetto della cui applicabilità alla separazione consensuale c’è da dubitare, per svariati motivi. Innanzitutto, nella pratica comporterebbe conseguenze poco sensate nei casi in cui entrambi i coniugi si siano, dopo la crisi familiare, trasferiti in città facenti capi ad altri tribunali e fossero, quindi, costretti entrambi a rivolgersi ad un tribunale che non ha più alcun collegamento con l’ambiente di vita di entrambi. Inoltre, c’è da registrare che la Corte costituzionale, intervenendo su analoga disposizione contenuta nella legge sul divorzio – con la sentenza 169 del 23 maggio 2008 – l’ha, proprio per tali motivi, dichiarata incostituzionale, di talchè è lecito sostenere una interpretazione costituzionalmente orientata anche dell’art. 706 cod. proc. civ.. Infine, non è da ritenersi certo che la disposizione in esame si applichi alla separazione consensuale, anche perchè verosimilmente tali criteri possiedono natura eccezionale e sono pertanto insuscettibili di applicazione analogica.