Ho richiesto l’attivazione della tutela legale famiglia in seguito alla richiesta saldo parcella del mio avvocato. L’evento è una causa da me promossa prima dell’apertura della polizza, successivamente vinta, di cui ho dovuto richiedere un pignoramento alla parte soccombente. Tale procedimento si è chiuso e concluso dopo la stipula della polizza ed in seguito al fallimento di controparte, dichiarato successivamente alla stipula della polizza, ho deciso di fermare ogni ulteriore inutile azione.
Le chiedo cortesemente:
1) Avendo il liquidatore richiesto ulteriore documentazione per capire meglio, può trovare qualche cavillo per non pagare?
2) Posso mettere direttamente in contatto il liquidatore con l’avvocato, oppure devo procedere al pagamento della parcella e poi richiedere il rimborso al liquidatore?
3) In caso di comportamento scorretto da parte del liquidatore quali azioni posso intraprendere?
Sfortunatamente, per me il liquidatore non deve affatto pagarlo questo tuo sinistro.
Si tratta di un caso assicurativo insorto prima della stipulazione della polizza, quindi al di fuori dell’ambito di copertura.
Quindi non c’è nessun cavillo, ma mancano di base i presupposti per la prestazione assicurativa.
È comunque preferibile che tu ne parli con il tuo legale.
Noi di solito, quando c’è una forma di tutela giudiziaria, ci incarichiamo di gestirne tutti gli aspetti, dall’inizio alla fine, sollevando il cliente dagli oneri relativi, anche perché è nostro interesse che questi profili siano gestiti nel modo migliore possibile.
7 risposte su “L’assicurazione di tutela giudiziaria può non liquidarmi se ho fatto la polizza dopo l’inizio della causa?”
Chiedo scusa. Non fate differenza tra polizze claims made e loss occurence. Credo sia indifferente in questo caso per via dell’evento già palesato non solo accaduto. È corretto? Grazie.
Non saprei, forse il Prof. Rossi, se vedrà il tuo commento, potrà chiarire il punto.
Egregio avvocato Giorgio. La attuali polizze di tutela legale, tra quelle a me note, hanno il regime di validità temporale secondo la formula “claims made” (a richiesta fatta).
Residuano ancora polizze in regime di loss occurrance, ma sono sempre più una rarità.
Osservazioni sui due regimi:
1) Con il regime di “claims made” si assume che il sinistro venga “attivato” (entro il periodo di vigenza della polizza), dalla richiesta di risarcimento che l’assicurato riceve per la prima volta dal danneggiato, e pertanto le relative garanzie assicurative operano dal momento in cui tale richiesta è ricevuta anziché (2) il momento in cui il comportamento del danneggiante-assicurato ha generato la responsabilità (regime Loss occurrance).
Un esempio dovrebbe facilitare la comprensione.:
Giardiniere che pota le siepi di un giardino residenziale. Alla sera, dopo aver ammucchiato il fogliame lascia il tagliasiepi in una zona buia. Il proprietario non si accorge dell’attrezzatura lasciata per terra, inciampa, e si produce una ferita lacero contusiva.
Polizza RC Professionale.
Regime Loss Occurrance: Il danno è occorso/insorto nel momento in cui si è verificato il fatto illecito (la lesione fisica). Ai sensi della polizza assicurativa con questo regime di validità temporale, Il sinistro si verifica nel momento in cui avviene materialmente il fatto illecito da cui scaturisce la responsabilità per la quale è stata stipulata la polizza, e pertanto le relative garanzie operano da quel momento.
Regime Claims Made. La richiesta di risarcimento del danno avanzata per la prima volta dal soggetto danneggiato al giardiniere e da questi denunciata all’assicuratore entro il periodo di vigenza della polizza.
Polizza RC Tutela Legale (TL)
Il giardiniere informa l’impresa di assicurazione di attivare la polizza di TL (poiché in previsione di una possibile controversia/contenzioso, la polizza di RC professionale prevede una franchigia elevata ed un massimale limitato).
Considerazione finale: Non mi stancherò MAI di suggerire a chiunque ne abbia interesse di fare sempre molta attenzione alle previsioni di cui al 3° comma dell’Art. 1917 c.c. e le facilitazioni che, diversamente, sono offerte dalla polizza di Tutela Legale….
Per capire meglio: Fate sempre esempi dell’ultimo paragrafo dell’art. 1917, 3° comma c.c. “Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse”….e non più “nei limiti del quarto della somma assicurata”. e ricordarsi di inserire la c.d. clausola di collegamento con la polizza di RCT o di RC Prof.
Cordiali Saluti
Avv. Walter Rossi
errore di battitura (leggasi polizza di RC e Tutela Legale)
Grazie egregio Professore. Molti sono attratti dalle polizze con clausole claims made. Per la loro retroattività. In verità il problema sussiste quando cessa il rischio. Per coprire il futuro sino alla prescrizione occorre continuare a pagare un premio. Le auguro un buon pomeriggio. Giorgio
Buongiorno, nel confermare quanto già asserito dal collega e amico Tiziano Solignani, ed in particolare la raccomandazione di verificare SEMPRE il testo di polizza alla voce “Glossario” o “Definizioni”, ed a maggior precisazione, si informa che per insorgenza del sinistro :
1: le Società (Assicurazioni) indicano non il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento giudiziario, ma quello in cui si veri?ca la violazione che determina la controversia o il procedimento giudiziario stesso.
Più speci?camente, l’insorgenza è:
nell’ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato;
nell’ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si veri?ca l’evento dannoso;
nell’ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una delle parti avrebbe posto in
essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.
Cordiali Saluti
Avv. Walter Rossi (*)
(*) Prof. a.c. di Diritto delle Assicurazioni – Università Unitre-Statale di Milano
Grazie Walter del tuo come sempre prezioso contributo, che ho letto con interesse.