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Cosa faccio se il mio comune non trova più elenco delle strade vicinali?

in merito alle strade vicinali, volevo chiedere se il comune ha l’ obbligo di conservare il registro, perchè da noi non riescono a reperirlo.

L’obbligo di classificare le strade comunali è previsto dall’art. 8 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, che, intitolato «Procedura per la classificazione delle strade comunali», prevede al comma primo semplicemente che «la classificazione delle strade comunali e’ fatta con deliberazione del Consiglio comunale».

Molti comuni si sono adeguati alla previsione legislativa con qualche anno di ritardo, come è normale, ad esempio il comune di Guiglia, un ente a me vicino e di cui mi è capitato di occuparmi per una strada, ha approvato il proprio elenco nel 1965. Così ha fatto sempre il mio comune di Vignola.

Però in alcuni comuni ci sono anche elenchi ancor più risalenti, in base a normative anteriori, che poi sono stati in qualche modo trasfusi nell’elenco previsto dalla legge del 1958.

Ad esempio, in molti comuni veniva fatto, almeno già dal 1933, un «Inventario dei beni immobili di uso pubblico per natura», che può avere rilevanza anche ai fini delle classificazioni successive.

Però tutti questi registri hanno valore solo dichiarativo – ricognitivo, cioè non sono tassativi né tantomeno costitutivi, potendo essere superati da prove in senso contrario, ragione per cui la natura di una strada si può sempre dimostrare anche in loro assenza.

Se proprio vuoi recuperare questo elenco, innanzitutto devi ricercare tra le delibere quella in cui si è proceduto alla sua approvazione, per verificare che il comune interessato abbia effettivamente provveduto in tal senso, dal momento che, in mancanza, è evidente che un registro non c’è mai stato.

Se trovi la delibera, rimane da trovare l’elenco. Se questo, per un errore materiale sempre possibile specialmente quando si ha a che fare con documenti così risalenti e formatisi originariamente solo in cartaceo, puoi forse fare un’istanza di ricostruzione di questo elenco, anche se, per i motivi che dicevamo prima, inerenti al suo valore limitato di prova, probabilmente non ne vale nemmeno la pena.

Molto probabilmente la soluzione del tuo problema la trovi seguendo un approccio diverso.

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

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