chiedevo delucidazioni circa la normativa sulle caldaie con scarico a parete in auge a Vignola…. debbo sostituire la caldaia e visto che non posso immettermi nella precedente canna fumaria volevo metter lo scarico a parete quindi esterna… il mio vicino mi ha diffidato dal farlo…
Risposta redatta in collaborazione con lo studio tecnico industriale Davide Sola di Vignola.
La normativa è abbastanza poco chiara, come accade spesso, ed ha per giunta subito alcune modifiche.
In linea di massima, si possono evacuare i fumi a parete a condizione che si dimostri di realizzare una riqualificazione energetica del generatore a gas esistente ed antecedente il 31/08/2013, andando a sostituire la caldaia obsoleta con un nuovo generatore ad altissime prestazioni, come vedremo tra poco esaminando il comma 9 ter dell’art. 17 della legge che interessa questi fenomeni; in tutti gli altri casi è obbligatorio evacuare i fumi a tetto.
Vediamo appunto insieme la normativa di riferimento, che è la legge n. 90/2013, riguardante «Tipologie di scarico fumi caldaia», entrata in vigore il 4 agosto 2013.
Questa nuova Legge ha introdotto disposizioni riguardanti appunto l’evacuazione dei prodotti della combustione degli impianti termici.
In particolare, l’art. 17-bis, rubricato “Requisiti degli impianti termici”, al comma 9 stabilisce che: «Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente».
Sono però da leggere i successivi commi bis, ter e quater dello stesso articolo:
«9-bis. E’ possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:
a) si procede, anche nell’ambito di una riqualificazione energetica dell’impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
b) l’adempimento dell’obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
c) il progettista attesta e assevera l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.
9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis è obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni.
9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter».
Il comma 9 quater è importante perché comporta che i regolamenti comunali si debbano obbligatoriamente adeguare a queste disposizioni, considerate inderogabili, ragione per cui Vignola, anche se volesse, non potrebbe disporre diversamente.
Direi che la cosa migliore sia inviare la classica diffida tramite avvocato al vicino di casa in cui si manifesta la legittimità dell’opera che si intende intraprendere e si precisa che qualsiasi atto diretto ad ostacolare la stessa verrà considerato un danno ingiusto e perseguito.
Ti invito comunque a consultare la nostra scheda pratica in materia di immissioni.