separata legalmente da Tizio dal 2002, in seguito a mia denuncia querela in data 24/06/2010 a carico di Tizio, ricevo il 27/07/2011 dal Tribunale di Bergamo (sezione del GIP) un avviso ex art. 459, comma 4 CPP datato 16/06/2011, nel quale il cancelliere mi informa che, letti gli atti del procedimento penale n. 1051/11 a carico di Tizio, imputato del reato di cui all’art. 570 comma 2 CP in Bergamo dal mese di luglio 2008, è stato emesso decreto penale n. 1051/11 in data 7 aprile 2011 a carico dell’imputato suindicato.
All’epoca io non mi sono costituita parte civile, ma ora intendo recuperare il più possibile.
Se agissi in giudizio potrei recuperare solo fino a luglio 2009 (stante i 5 anni di prescrizione), previa lettera interruttiva della prescrizione da inviare immediatamente, o il decreto penale mi permette di recuperare da luglio 2008?
La fase penale è oramai esaurita e direi che non abbia più alcuna rilevanza per quello che vuoi fare tu.
Avrebbe rilevanza se tu volessi essere risarcita degli ulteriori danni che hai subito a causa dell’inadempimento, in quel caso potresti fare una causa civile a parte, che è poi la stessa «causa» che avresti fatto dentro al processo penale se ti fossi costituita parte civile a suo tempo (parte civile vuol dire proprio questo).
Ma in questi casi di solito si è fortunati se si riescono a recuperare le rate di mantenimento impagate, per cui io onestamente, perso il treno della possibilità di costituirti parte civile, non ci penserei nemmeno a fare una causa a parte ora.
Per recuperare le rate di mantenimento, devi azionare il provvedimento di separazione.
Chiedi un preventivo ad un legale per la notifica, intanto, dell’atto di precetto, a seguito della quale poi si valuterà in base alle reazioni che si manifesteranno.