mio convivente separato da 5 anni. Ex moglie chiede per la terza volta revisione separazione.2 figli affidamento congiunto. 100€/mese mantenimento figli. Ultima revisione giugno 2014: giudice dispone 130€/mese complessivi. Altra denuncia dell’ex moglie 2 anni fa: mantenimento non versato. Falso. Sono stati prodotti copie assegni circolari emessi ed incassati.richiesta nulla.Adesso, dopo 2 anni stessa richiesta e denuncia omessi versamenti assegni.la sig.ra non capisce che le copie degli assegni emessi e incassati o versati sul conto si possono reperire in banca,dunque dichiara il falso.qualche volta le sono stati dati contanti dietro richiesta ricevuta.mai rilasciata una sola ricevuta.! La sig.ra nega il diritto di visita (affidamento congiunto), nessuno le dice niente ma lui viene condannato se non paga i 100€. Come se ne può uscire da tutto ciò? Credo sia anche giunto il momento di chiedere il divorzio, ma lei non troverá mai un accordo!
È una situazione che è un po’ un’insalata di tante cose diverse, nel senso che sono coinvolti aspetti di revisione un po’ troppo frequente delle condizioni, mancato rilascio delle prescritte quietanze in occasione dei pagamenti, opportunità di procedere alla pratica del divorzio.
Per darvi dei consigli veri e propri dovrei vedere i provvedimenti, anche perché mi sembra un po’ basso l’importo per il mantenimento dei figli, qui a Modena ad esempio il minimo sindacale per ogni figlio è considerato di 250€ / mese, quindi posso fare solo considerazioni di ordine generale.
Innanzitutto, è evidente che il tuo compagno deve farsi rilasciare una quietanza ogni volta che paga o pagare con un mezzo tracciabile e che lo sia comodamente come il bonifico bancario. Comunque, la quietanza è un diritto del debitore e questi si può legittimamente rifiutare di pagare se il creditore non gliela rilascia, chiaramente poi deve mandargli una raccomandata in cui gli mette a disposizione la somma illustrando tutto quello che è successo.
Per la troppo frequente richiesta di revisione non so cosa dire anche perché non specifichi in quale intervallo di tempo è intervenuto, ad esempio un conto è se sono stati separati 3 anni, un conto se lo sono stati per 15.
Per la mancata osservanza da parte della ex moglie dei provvedimenti in materia di affido, dopo la classica diffida di rito lo strumento più indicato è sicuramente il ricorso ex art. 709 ter cod. proc. civ., di cui parlo più approfonditamente nel mio libro Guida alla separazione e al divorzio, ed al quale rimando (lo puoi trovare anche in biblioteca).
Circa il divorzio, infine, se sono maturati i presupposti, a mio giudizio è bene non indugiare e presentare subito la domanda. Se siete convinti che sia impossibile raggiungere un accordo per la presentazione di un ricorso di tipo congiunto, tanto vale presentarne uno di tipo giudiziale, sarà molto più lungo e costoso ma prima lo iniziate e prima lo finite, non si può dire altro e, se avete tu e lui una vita in comune il divorzio è un valore importante.
L’indicazione finale è quella di chiedere un preventivo ad un avvocato, per il momento magari solo per il divorzio giudiziale, in seguito si potranno man mano vedere le altre questioni, ma è importante almeno a mio giudizio non mettere troppa carne al fuoco.