mia cognata e’ deceduta, mentre la sorella e la madre hanno rinunciato all’eredita’, mio marito (erano gli unici tre eredi) ha accettato.
In seguito abbiamo scoperto che mia cognata oltre ad avere dei debiti aveva anche un grosso mutuo con garanzia ipotecaria sulla casa.
Ora le chiedo in caso mio marito non pagasse piu’ il mutuo e la casa venisse messa all’asta l’altra mia cognata (quella rinunciataria) potrebbe acquistarla?
Direi proprio di sì.
L’art. 571, comma 1°, cod. proc. civ. dice che «ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l’immobile pignorato».
La giurisprudenza ha aggiunto che questa disposizione va interpretata in modo letterale, senza possibilità di applicazione analogica: infatti «nell’espropriazione forzata immobiliare è legittimato a fare offerte all’incanto e offerte di aumento di sesto anche il coniuge del debitore esecutato in regime di comunione legale dei beni, poiché la norma che esclude la legittimazione del debitore esecutato è eccezionale, non suscettibile di applicazione per analogia» (Cass. civ. 02.02.1982 n. 605, Foro It., 1982, I, 1979, Giust. Civ., 1982, I, 1250).
C’è da notare che la banca non è affatto obbligata a promuovere un’esecuzione di tipo immobiliare nei confronti di tuo marito, potendo preferire altri mezzi di realizzazione.