il papà muore senza testamento lasciando 25000 di eredità ai 3 figli A,B,C.
Circa 40 anni fa il papà, tramite compravendita fittizia (da dimostrare), aveva ceduto la sua casa a A (valore oggi 160000), dove da allora abita. B,C quindi all’apertura della successione devono accettare l’eredità con beneficio d’inventario e anche proporre un’azione di simulazione della compravendita con domanda di riduzione (ripristino legittima) per usufruire della prova per testimoni.
Ma la domanda di riduzione fa decadere l’accettazione beneficiaria trasformandola in semplice e impedendo l’azione di riduzione.
Di fatto B,C perdono la possibilità di avere quanto gli spetta o sbaglio? Come si esce da questo loop…? Ovvero esiste un iter (sequenza cronologica) corretto per garantire la legittima a B,C con prova per testimoni in questa situazione?
La prima causa che devono fare B e C, se vogliono coltivare la posizione, è quella di simulazione, cui, solo se vittoriosa, potrà conseguire quella di riduzione.
Il divieto di provare la simulazione per testimoni, previsto in generale per evidenti motivi per le parti di un contratto, che possono pertanto farlo solo tramite la famosa controdichiarazione scritta, non vale per gli eredi delle parti, che a tale fine sono considerati terzi.
Almeno così sembra ragionare la giurisprudenza, secondo cui i legittimari assumono la qualità di terzi ex art.1417 cod. civ. in quanto si attivano per la realizzazione di un diritto proprio: in questo senso Cass. Civ. Sez.II, 6031/95; Cass. Civ. Sez. II, 20868/04; Cass.Civ. Sez.II, 9956/07.
Non c’è dunque nessun loop, ma è un percorso piuttosto lungo e impegnativo e dove non c’è alcuna garanzia di risultato, per tali motivi a mio giudizio sarebbe assolutamente preferibile un approccio di tipo negoziale, sia prima che eventualmente anche dopo la notifica dell’atto di citazione.
Da verificare se le due azioni possano essere proposte in via gradata all’interno dello stesso processo per ragioni di economia processuale e anche… personale.