nel 2003 ho acquistato un immob.Nel rogito il venditore ha sottoscritto una serie di affermaz. che risultano false e sono fonte di gravi reati penali in campo urban.-ambientale.Il notaio sostiene di non avere responsabilità essendo solo un “passacarte”.Con fatica sono riuscita a capire tutte le problematiche e mi sono rivolta ad un avv. che ha preparato una diffida nei confronti dei venditori.L’ha consegnata all’ufficiale giudiziario 3 giorni prima dello scadere dei 10 anni ed egli si è recato all’indirizzo del destinatario 2 giorni prima della scadenza,ma il destin. era assente.Ha affisso la diffida alla Casa Comunale il giorno dopo la scadenza e poi ha inviato la RR.L’avvoc. della controparte sostiene che la difida non è valida,perché arrivata al destinatario dopo la scadenza dei 10 anni,mentre il mio avv. sostiene che fa fede la data di consegna al l’uff. giud. Chi ha ragione?
È una questione in punto di diritto per dare una risposta con un certo grado di sicurezza alla quale è evidente che bisognerebbe esaminare innanzitutto la documentazione.
Da quel che mi racconti, desumo che potrebbe forse trattarsi di una notifica ex art. 140 cod. proc. civ., una modalità cui l’ufficiale giudiziario accede quando è sicuro che il destinatario abbia sede nel luogo indicato per la notifica ma sia al momento e solo temporaneamente assente.
In questi casi, si possono seguire le formalità previste da questa disposizione del codice che prevedono appunto l’affissione di un avviso sulla porta del luogo sede del destinatario della notifica, il deposito presso la casa comunale e l’attestazione nella relata, formulata dall’ufficiale giudiziario, del momento in cui sono state compiute queste formalità.
Sul momento in cui la notifica si perfeziona, la situazione è un po’ complicata da un intervento della Corte costituzionale, avvenuto con la sentenza 11 gennaio 2010, n. 3, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 140.
Potremmo parlarne per ore, ma dovendo sintetizzare la situazione al momento è questa: per il notificante, cioè per te, la notifica si perfeziona nel momento in cui l’ufficiale giudiziario compie le formalità necessarie, momento attestato nella relata di notifica, mentre per il destinatario, cioè la tua controparte, nel momento eventualmente successivo in cui la riceve.
Ma cosa significa che una notifica si perfeziona in due momenti diversi a seconda di chi ne è protagonista?
Significa semplicemente che per ognuno valgono diversi termini di riferimento. Per te la notifica è perfezionata e quindi dovresti aver interrotto i termini di prescrizione, decadenza e così via nel primo momento indicato, cioè il compimento degli atti da parte dell’ufficiale giudiziario. Per la tua controparte è perfezionata in un momento successivo: in questo caso, la cosa non ha rilevanza, l’avrebbe avuto se si fosse trattato, ad esempio, di un decreto ingiuntivo, dove il termine per proporre opposizione per il tuo debitore avrebbe iniziato la propria decorrenza successivamente rispetto al giorno di perfezionamento della notifica per te.
In conclusione, per me il loro avvocato ha torto e la vostra notifica dovrebbe essere idonea a salvare i tuoi diritti.
Chiaramente per poterlo dire con sicurezza come dicevo bisognerebbe conoscere il caso nei suoi dettagli e vederne la documentazione.
11 risposte su “Quando si perfeziona la notifica ex art. 140 cod. proc. civ.?”
Buonasera, l’originale dell’atto notificato tramite ufficiale giudiziario viene recapitato solo all’avvocato che ha fatto richiesta di notifica o anche al suo cliente?
Domanda che non ha senso, perché troppo generica e priva di qualsiasi indicazione del problema sottostante…
Cerco di spiegare brevemente; ho chiesto al mio avv. di notificare sentenza di divorzio, l’ha fatto tramite l’ufficiale giudiziario e sono passati due mesi. In comune però non risulta annotazione. L’avv. dice che non ha ricevuto la ricevuta di ritorno. Come posso dimostrare che sono ufficialmente divorziato?
Ok e con la domanda originaria come avremmo mai potuto arrivare a capire che il problema era questo? Comunque vai in tribunale chiedi una copia e portala in comune. Non è certo un problema irrisolvibile.
In tribunale dicono che spediranno al comune dopo 6 mesi non mi vogliono attestare il passaggio in giudicato se non gli porto la copia originale notificata, e al comune non mi annotano la sentenza senza questa attestazione perché dicono che non è definitiva. Ma si può? Già ci ho messo anni per divorziare e ancora risulto sposato con quella megera? Se le ricevute si sono smarrite perché non sono tornate né a me né al mio avv. come posso fare? Contattare l’ufficiale giudiziario che ha notificato? Non è che la strega si è rifiutata di prendere la notifica? Mi stanno facendo impazzire. Grazie per il tempo che mi ha dedicato.
Non ha il minimo senso parlarne senza vedere il fascicolo, è assurdo. Non si sa che tipo di divorzio è, se giudiziale o congiunto, presso quale tribunale, che tipo di sentenza… Se vuoi approfondire acquista una consulenza, ma può darsi benissimo che non ci sia niente da fare e che siano soldi buttati. Vatti comunque a leggere il post sul passaggio in giudicato della sentenza di divorzio congiunto, tanto per divertirti.
Ho capito. Divorzio giudiziale ovviamente. L’avv mi diceva di notificare perché ho vinto la causa, e che avrei accorciato i tempi per risultare divorziato, ma a quanto pare non è così. Dopo 10 anni di giudizio. Grazie, aspetterò sperando di non passare a miglior vita e lasciare tutti i miei beni a quella sanguisuga della mia ex.
Se proprio proprio ci tieni ci possiamo guardare, ma può darsi benissimo che non ci sia niente da fare per accelerare purtroppo.
Dovrei acquistare la consulenza e mandarvi tutto il fascicolo, giusto? Lo devo recuperare in tribunale
Basterebbe anche solo la sentenza al momento.
Il fascicolo forse in caso di bisogno riusciremmo a recuperarlo anche noi per via telematica, peraltro.