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diritto

Se si acquista un appartamento con spese condominiali insolute.

Ho acquistato il nel luglio 2011 un appartamento che mi è stato venduto garantito in sede di rogito notarile libero da debiti, vizi, ipoteche e quant’altro. Successivamente, nella primavera 2012 in sede di assemblea condominiale scoprivo che il precedente proprietario non aveva pagato le spese condominiali per quasi 6000 euro circa (ammanco maturato nell’anno finanziario del rogito e in quello precedente). Apprendevo che l’amministratore con delibera datata giugno 2011 (1 mese prima del rogito) aveva ricevuto mandato dall’assemblea per ricuperare il debito, con conseguente emissione del decreto ingiuntivo al precedente proprietario dd dicembre 2011 e successivo precetto notificatogli in febbraio 2012. L’azione esecutiva si era però fermata in quanto non sembravano esserci bene aggredibili .Visto lo stallo l’amministratore molto garbatamente rich iedeva da me l’ammanco (ex solidarietà passiva – art 63 disp. Att. del c.c.) e iniziavano da me pressioni legali sul precedente proprietario

Il comportamento dell’amministratore è corretto, come hai evidenziato tu stesso è una forma di solidarietà passiva in cui entra chi acquista un appartamento, ragione per cui quando si fanno operazioni di questo tipo sarebbe bene consultare un avvocato per tutelarsi o, almeno, pretendere dall’amministratore di conoscere – basta inviargli una pec – la situazione delle spese condominiali in sospeso prima di conferma l’acquisto – idealmente, ancor prima di sottoscrivere il preliminare.

Al momento, dal punto di vista giuridico, per quanto ingiusto possa sembrarti (ma legge e giustizia non sempre corrono parallele, anzi), devi pagare le spese al condominio, mentre in seguito potrai tentare di recuperarle dal venditore, l’unico nei cui confronti abbia validità la clausola contenuta nel contratto di trasferimento con cui si garantiva la libertà dell’immobile.

A seconda della situazione e delle circostanze, col venditore potrai anche valutare azioni più radicali come la risoluzione del contratto, sempre naturalmente che se ne possano verificare i presupposti con un buon grado di attendibilità.

Leggi la scheda sul recupero crediti.

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

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