le scrivo per un caso di “difetto di conformità” riguardante l’acquisto di un notebook. In data 25/10/’14 ho corrisposto al negoziate la somma per l’acquisto di un nuovo portatile che sarebbe risultato disponibile in Italia a partire da Novembre. Ad oggi, malgrado in molti negozi fisici italiani il computer da me richiesto sia già disponibile, il venditore si ostina a ripetermi che il suo fornitore non può procurarselo. Sulla scia di questa improbabile giustificazione, vorrebbe consegnarmi un notebook con prestazioni inferiori, allo stesso prezzo di quello che gli avevo richiesto in origine.
In sintesi, la trattativa si sta rivelando frustrante e rischia di posticipare la mia tesi a data da definirsi (il computer mi serve per produrre elaborati grafici 3d e render che richiedono una macchina potente di cui al momento non dispongo), vorrei riavere indietro i quasi 1700 euro che ho corrisposto all’esercente sotto forma di assegno. Come devo fare?
I difetti di conformità non c’entrano assolutamente niente, ad ennesima conferma che i profani del diritto dovrebbero lasciar stare le leggi e limitarsi ad esporre i fatti, ma è un problema di termine per l’adempimento.
In materia, la norma di riferimento è l’art. 1183 cod. civ. che sostanzialmente dice che se non è fissato un termine per l’adempimento, che nel nostro caso è la consegna del notebook da parte del negoziante, cosa cui lui è obbligato, anche perché tu il prezzo lo hai già pagato, la prestazione va eseguita subito. Questa disposizione, tuttavia, precisa che un termine può «discendere» dagli usi, dalla natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell’esecuzione, ragione per cui alla fine bisogna far riferimento alle circostanze.
Da questo punto di vista, è importante che il notebook sia disponibile presso altri rivenditori, cosa che significa che il prodotto è distribuito in Italia e comunque in qualche modo rinvenibile, mentre non si tratta di un impedimento oggettivo, come si avrebbe ad esempio nel caso in cui, poniamo, un consumatore volesse la consegna di un nuovo modello di iPhone prima della effettiva data di inizio commercializzazione su un determinato mercato.
Chiaramente, l’esistenza del termine e la sua esatta collocazione temporale sarebbero poi, in ultima analisi, lasciati alla valutazione del giudice chiamato ad occuparsi della situazione.
In questo contesto, la cosa che puoi fare è chiedere la risoluzione del contratto, e la restituzione dell’anticipo già corrisposto, oltre agli eventuali danni subiti, tramite una diffida da far formulare, a mio giudizio, rigorosamente da un avvocato, perchè la materia è tecnica e non si può assolutamente rischiare di scrivere cose a vanvera, per molti motivi.
Purtroppo, se non disponi di una assicurazione di tutela legale, che io consiglio sempre caldamente a tutti, le spese legali, almeno al momento, dovrai anticiparle tu, e per le vertenze stragiudiziali le possibilità di recupero successivo dall’avversario sono piuttosto scarse.
Quindi valuta attentamente. Ovviamente, un accordo sarebbe come sempre la soluzione migliore, ma spesso per raggiungere un accordo la cosa necessaria è proprio mettere un avvocato…