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Dopo i provvedimenti presidenziali posso trasferirmi altrove coi figli?

Sono una mamma di 2 bambini di 8 e 5 anni mi sto separando da mio marito e stiamo facendo una separazione giudiziale, entrambi vogliamo l’affidamento dei bambini.Il presidente del tribunale ha emesso un provvedimento provvisorio dove colloca i bambini presso la mia residenza.
Io ora ho trovato un lavoro ben retribuito che però dista 60km di distanza da dove abitiamo ( noi siamo in una piccola valle e il mio lavoro è in città).
Volevo sapere posso trasferirmi in città senza che il mio ex marito melo proibisce?

Ne abbiamo parlato dozzine di volte nel blog, sia nei post che nei commenti, per cui innanzitutto ti invito a fare a ricerca tra il materiale già pubblicato.

Nel tuo caso, di particolare c’è da dire che, essendo stati già emessi i provvedimenti presidenziali, il «titolo» o provvedimento che regola la famiglia sono proprio quelli, per cui la prima cosa da guardare è quella, cercando anche di capire la formula di affido impiegata, che tu non menzioni nemmeno e che è invece fondamentale per capire quali sono i «poteri» di ciascun genitore.

In generale, a mio giudizio, ogni cambiamento di residenza dei minori di questo tipo deve essere autorizzato dal giudice, previa verifica che il trasferimento risponda al loro interesse, sotto il profilo di far loro «guadagnare» un luogo con maggioro o almeno pari opportunità di istruzione, svago, futuro lavorativo e così via, cosa che può avvenire solo dimettendo un apposito progetto per la vita dei figli dopo il trasloco che consenta al giudice di valutare la situazione.

Questa autorizzazione può essere richiesta anche al giudice istruttore cui si dovrebbe trovare attualmente pendente la causa di separazione, dopo la fase presidenziale.

Ti consiglio comunque di fare con tuo marito un ciclo di sedute da un mediatore familiare, in cui potrete affrontare sia questo che tutti gli altri aspetti della separazione.

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

6 risposte su “Dopo i provvedimenti presidenziali posso trasferirmi altrove coi figli?”

Sono d’accordo con l’utilizzo dello strumento della Mediazione Familiare; vorrei anche aggiungere che ciascun genitore può anche rivolgersi ad uno psicoterapeuta per chiarire dolore, confusione ed altri aspetti inerenti la chiusura della storia e della sensazione di fallimento che scatta in automatico in tutti gli esseri umani. Altrimenti c’è il rischio che si intreccino aspetti personali a quelli genitoriali, andando poi a “tracimare” sulla vita dei figli.

Buongiorno. Mi permetta una osservazione fondamentale che non traspare dalla sua risposta. Quando lei afferma: “In generale, a mio giudizio, ogni cambiamento di residenza dei minori di questo tipo deve essere autorizzato dal giudice, previa verifica che il trasferimento risponda al loro interesse, sotto il profilo di far loro «guadagnare» un luogo con maggioro o almeno pari opportunità di istruzione, svago, futuro lavorativo e così via, cosa che può avvenire solo dimettendo un apposito progetto per la vita dei figli dopo il trasloco che consenta al giudice di valutare la situazione” manca il fondamento di tutto questo ovvero, il mantenimento della bigenitorialità, ovvero della possibilità dei figli di avere una relazione col padre equilibrata ed omogenea e continuativa, e per il padre di poter assolvere realmente ai suoi dritti e doveri di padre nei confronti dei propri figli. La lontananza della residenza, voluta da uno solo dei genitori, non prefigura affatto questo tipo di situazione. Per farle un esempio, paesi più civilmente avanzati – come la Francia – non permettono il trasferimento a più di 17 km (dimensione media del comune francese), proprio per la tutela dei minori in questo senso. In Italia la “follia” di questi trasferimenti, perlopiù operati dalle madre senza il consenso del padre, spesso validati senza motivazioni sostanziali dai Tribunali, rappresentano quella che si definisce “Deportazione legale” dei bambini. Che in questa maniera vengono a perdere nella sostanza (non nella forma) il rapporto con l’altro genitore, rimanendo di fatto orfani di un genitore vivo. Potrei esplicitare meglio questi argomenti perché hanno valenze molto forti e serie, ma non credo sia questo lo spazio. Cordiali saluti

Puoi scrivere quello che vuoi, sono argomenti interessanti. Personalmente ritengo sia preferibile che sia il giudice a valutare caso per caso se e come limitare la frequentazione col padre sempre ovviamente per un interesse considerato prevalente del minore.

Bisogna però scontrarsi con un dato di fatto, Il giudice valuta caso per caso secondo la sua coscienza. Molti giudici, usando tale discrezionalità, di fatto non applicano la legge bensì mettono in campo i propri pregiudizi personali che, in Italia, non vedono nelle questioni di famiglia sullo stesso piano l’uomo e la donna, ma discriminano il primo aprioristicamente: un dato pesantemente sessista seppur come tale non volutamente riconosciuto.

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