Io, mia madre e 2 fratelli abbiamo ereditato con beneficio d’inventario la proprietà di mio padre nel 2010. Tali immobili, pero’, erano stati pignorati con procedura provvisoriamente esecutiva in seguito a sentenza di primo grado nel 2009 che ha condannato l’impresa costruttrice di mio padre a risarcire 12 inquilini di una palazzina costruita nel 1970. E’ in corso l’appello. Le imposte (ici, imu, ecc.) su tali immobili devono essere pagate dagli eredi? In caso di mancato pagamento equitalia puo’ rivalersi sui beni personali degli eredi?
L’erede con beneficio di inventario è un vero e proprio erede, anche se i due patrimoni, il suo e quello dell’asse ereditario, rimangono separati per i creditori dell’eredità, che possono soddisfarsi solo sui beni dell’asse stesso.
Quindi questi immobili sono diventati vostri, fanno parte del vostro patrimonio, e se ci sono degli oneri da sostenere li dovete sostenere, altrimenti i creditori potranno compiere azioni esecutive nei vostri confronti.
Più in particolare, si tratta di debiti di natura tributaria sorti dopo la vicenda successoria e quindi direttamente in capo a voi, mentre la limitazione del beneficio d’inventario vale solo per i crediti che «gravavano sull’eredità».
Per questi ultimi crediti, i titolari dei corrispettivi diritti potranno soddisfarsi solo sui beni facenti parte dell’asse ereditario, mentre per i debiti «nuovi» i creditori possono soddisfarsi su tutto il patrimonio di chi li ha contratti.
È evidente, ad esempio, che se chiami un artigiano a ridipingere gli interni di uno di quegli immobili e poi non lo paghi, questo artigiano può attaccare anche i tuoi beni personali che non hanno mai fatto parte dell’asse ereditario, senza che tu possa dirgli di soddisfarsi solo sui beni dell’asse, essendo questo aspetto, per lui, una vicenda oramai esaurita, considerato che il suo credito nasce dopo il verificarsi della successione.