ho ricevuto l’atto di precetto per lo sfratto dal negozio, di seguito al tribunale il giudice ha convalidato lo sfratto, adesso sono in attesa del ufficiale giudiziario. cosa posso fare? hno bisogno di qualche consiglio
Prima di tutto, si riceve la notifica dello sfratto, che non c’entra niente con il precetto. Dopodiché, lo sfratto, se non ci sono valide forme di opposizione e il giudice lo ritiene fondato, viene convalidato, cioè diventa definitivo.
In quel momento, oppure, nel caso, analogo, in cui venga convalidato nonostante opposizione (nel qual caso, in sostanza l’intimazione di sfratto viene munita di una specie di provvisoria esecutorietà), il padrone di casa può mandare l’atto di precetto.
L’atto di precetto è un documento stragiudiziale, fatto generalmente dall’avvocato del padrone di casa, con cui si preannuncia l’esecuzione dello sfratto, e cioè si richiede all’inquilino di voler rilasciare spontaneamente l’immobile, avvertendo che in difetto vi provvederà l’ufficiale giudiziario assistito, in caso sia necessario, da un fabbro e dalla forza pubblica.
Il termine che deve trascorrere tra la notifica del precetto e l’inizio dell’esecuzione è per legge di 10 giorni.
Arrivati, comunque, alla notifica del precetto, non c’è molto che si possa fare.
Generalmente, è necessario attivarsi prima della convalida, per far valere eventuali ragioni per cui si è accumulata la morosità ovvero, in mancanza, per chiedere il termine di grazia, cosa con la quale si ammette l’inadempimento e ci si impegna a sanarlo entro, appunto, un certo termine concesso dal giudice. In questa fase, ovviamente, il termine di grazia non si può più chiedere.
L’unica cosa che si può fare è cercare di negoziare un accordo con il padrone di casa per ottenere, magari, un rilascio più graduale, con tempi che consentano di recuperare un’altra abitazione. A volte, inoltre, alcuni padroni di casa rinunciano a tutte o ad alcune delle mensilità arretrate, e quindi al relativo recupero del credito, in cambio del rilascio immediato.