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Mantenimento: mia moglie vuole che lo paghi a mio figlio, posso farlo?

Mia moglie, da cui sono separato, a seguito di un litigio con mio figlio, che vive con lei, sull’impiego dei soldi in famiglia, mi ha chiesto di pagare da ora in avanti il mantenimento che devo a nostro figlio direttamente a lui. Preciso che lui ha già compiuto 18 anni. Io sarei anche d’accordo, ma mi chiedo se questo sia legittimo o meno.

Il pagamento dell’assegno di mantenimento direttamente nelle mani del figlio maggiorenne sarebbe previsto dal codice civile, attualmente all’articolo 337-septies (la riforma dello status dei figli entrata in vigore ad inizio 2014 ha cambiato la «topografia» delle norme in materia familiare), secondo cui l’«assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto».

Trattandosi, tuttavia, di materia indisponibile, per poter procedere in questo senso dovreste fare una pratica di modifica condizioni, cioè dovreste modificare il provvedimento che regola la vostra separazione e/o divorzio (o eventuale successiva modifica condizione degli stessi) per precisare che, a differenza di quanto avvenuto sinora, l’assegno sarebbe versato direttamente al figlio.

Questa pratica potrebbe oggigiorno farsi, nei casi come il vostro in cui entrambi i genitori sono d’accordo, con un accordo in house, concluso direttamente nello studio dell’avvocato, senza bisogno nemmeno di passare dal tribunale, salvo il controllo della procura. Ma, anche se meno stressante e meno costosa, è comunque una pratica burocratica che ha un suo costo.

A parte questo, personalmente ho sempre pensato che il pagamento del mantenimento nelle mani del figlio maggiorenne fosse una cosa «corretta» se si guardano i principi giuridici in astratto, ma poi poco furba nella pratica, per non dire una vera e propria buffonata, nei casi in cui il figlio continua ad abitare con uno dei genitori.

Il mantenimento infatti serve per fornire al figlio una serie di «servizi» o «utilità» che sono poi quelli di base per la vita oggigiorno: alimentazione, abitazione, riscaldamento, energia elettrica, gas, acqua corrente e così via.

Orbene, chi è che paga queste spese in famiglia? A me pare che tutte queste voci siano sempre in capo al genitore col quale il figlio convive. Per questo motivo, il figlio maggiorenne che percepisce direttamente il mantenimento non dovrebbe fare altro poi che girarlo al genitore col quale convive, per consentirgli di pagare la spesa e tutte le altre bollette, così da realizzare la funzione vera e propria del mantenimento.

Perciò dico che, se si tratta di una norma formalmente corretta, perché il figlio è maggiorenne e non è giuridicamente sbagliato che sia lui a percepire il denaro per il suo mantenimento, essendo capace di agire, nella realtà concreta solo un «giro inutile», perché alla fine i soldi devono sempre finire in mano a quello che in concreto paga le spese, né potrebbe essere diversamente.

Quando il figlio è minorenne, non è una scelta del figlio quella di continuare a vivere col genitore, quindi è chiaro che il mantenimento viene pagato direttamente al genitore; quando è maggiorenne, invece, è una sua scelta precisa, visto che quando uno è maggiorenne decide autonomamente dove vuole vivere. Se il figlio maggiorenne rifiutasse di pagare la sua parte di spese, riversando al genitore quanto percepito a titolo di mantenimento dall’altro genitore necessario per tale scopo, il genitore potrebbe probabilmente chiedergli di andarsene.

Mi chiedo però nella pratica quale possa essere il senso di tutto ciò. Il figlio maggiorenne prende direttamente il mantenimento, ma poi è obbligato a darlo al genitore, perché poi – e sottolineo: giustamente – il genitore potrebbe dirgli: «O contribuisci alle spese o te ne vai». Allora tanto valeva lasciare che il mantenimento venisse pagato direttamente al genitore, almeno sino a che vi era il requisito della convivenza.

Per questi motivi, assommati al fatto che, a rigore, per poter praticare questa modifica, sarebbe necessaria una pratica di modifica condizioni, io sconsiglierei di passare a questo regime, almeno finché continua la convivenza con l’altro genitore e continuerei ad osservare le prescrizioni del provvedimento in vigore, corrispondendo il mantenimento all’altro genitore.

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

15 risposte su “Mantenimento: mia moglie vuole che lo paghi a mio figlio, posso farlo?”

E se il figlio è costretto ad allontanarsi per accesa conflittualità con la madre, irrisolvibile esclusivamente per volontà materna, la quale rifiuta ogni forma di mediazione sia psicoterapeutica che civile,cosa accade? Per esempio se ospitato dai nonni, ha diritto a percepire l’assegno del padre in quanto studente? E la parte della madre gli è dovuta?
Peraltro, laddove il figlio sia ospitato e supportato da parenti per le spese ordinarie potrebbe essere usato il mantenimento dei genitori per consentirgli di andare all’università?
Grazie mille

Io vivo con un uomo divorziato e vi posso garantire che a seconda dei tribunali cambia la legge è poi uomini preparatevi perché la donna ottiene tutto .usa i figli come ricatti .io il figlio di mio marito e arrivato con calze e mutande nn rotte di più e lei dice quando sono con te li compri a spese tue tutti i mesi prende una media di 600 Ina media nn lavora disoccupata ma il tenore di vita nn e cambiato .i giudici qui dove sono.fanno bene quelli che combattono se ne fregano e dato quello che possono.
Ma

Avvocato, esemplificando, siamo in una situazione di ex coppia di fatto che ha un figlio di 17 anni e 11 mesi, con provvedimento che regola l’affidamento omologato da giudice.
Al compimento del 18esimo anno di età il neomaggiorenne si apre un conto corrente e il genitore non collocatario inizia a versare settimanalmente una cifra analoga a quella del mantenimento per il figlio direttamente sul suo conto corrente, in più provvede ad alcune spese dirette (es. l’iscrizione a scuola guida, pagamento della retta liceale, pagamento dell’assicurazione/tagliando del motorino).
Ne scaturisce che il genitore collocatario lamenta il fatto di non ricevere più il mantenimento.
Il non collocatario fa presente che provvede direttamente al minore e che le disposizioni del giudice fanno riferimento al “minorenne”.
Al collocatario non va bene.
Il non collocatario risponde che se ne infischia.
Il collocatario fa ricorso al giudice.
Innanzitutto, il giudice tutelare non è più competente perchè parliamo di maggiorenne.
Che scenari si possono aprire? Civilmente e penalmente.
L’argomento è curioso

Se si arriva a questi punti, è perché alcuni collocatari come logo del bancomat hanno la fotografia dei figli.
Se si potesse raccogliere le firme per farla Presidente di sezione nel suo Foro, io le dedicherei tutte le mie ferie.

Io non arrivo a capire perchè il primo pensiero è quello di dover andare a chiedere dei soldi a una persona con la quale si è scelto di non aver più a che fare.

Avvocato Solignani, le sue considerazioni sono perfette se parliamo di un genitore collocatario responsabile.
Esistono anche, parimenti ai padri che scompaiono, madri che mandano i figli a scuola in ciabatte, ma hanno seno rifatto e unghie con disegni nuovi ogni tre per due; ecco come viene usato il mantenimento.
Forse dare il proprio contributo al neo maggiorenne, in questi casi, non è cattiva cosa.
Premesso che io faccio parte di quelli che quel giorno porteranno la figlia ad aprire un conto corrente, spero di non trovarmi delle grane.

Concordo pienamente. Ci sono situazioni vergognose e sommerse, nelle quali la madre, patologica o profondamente egoista, strumentalizza questo famigerato ruolo e la tutela accordata alle donne dalla legge per tenere i figli e l’ex marito sotto ricatto. Nulla conta il superiore interesse della prole, ma solo logiche squallide governate dalla piccineria e dal potere.
Io e mio padre abbiamo tentato di trovare un accordo in house, ma la signora in questione SCAPPAVA DI CASA tenendo tutti sotto ricatto, ricorrendo alle forze dell’ordine e minacciando la sospensione della sua parte di spese straordinarie universitarie, nonché l’espulsione della figlia da casa, che sarei io.
Come ci si tutela da tutto questo?
Grazie

Gentile avvocato, sono separata consensulamente da ottobre 2014, vivo nella casa di proprietà di mio marito con i due figli e mio marito versa l’assegno di mantenimento solo per i figli. Nel caso dovessi perdere il lavoro, avrei diritto ad un assegno da parte sua? e per quanto riguarda l’affido, sarebbe da rivedere qualche cosa in quanto non avrei più un reddito sufficiente per mantenere i figli con il solo mantenimento dato da mio marito?

Grazie per l’attenzione

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