a dicembre il Giudice ha stabilito, dopo quattro anni di lotte legali, che i nostri due figli risiedessero da me e non più dalla madre come invece accadeva precedentemente, limitandone le visite ad essa a sei giorni mensili senza pernottamento.
In tale occasione le ha conferito l’obbligo di mantenimento mensile ai ragazzi e ha fatto decadere ad essa l’assegnazione della casa coniugale della quale siamo ancora comproprietari. Ad oggi, non essendo nessuno dei due assegnatario, è mio diritto poterne usufruire quanto lei, richiedendo copia delle chiavi? Se la risposta fosse affermativa, cosa occorre fare per far valere questo diritto laddove ci fosse opposizione?
Nel momento in cui decade il provvedimento di assegnazione della casa coniugale, oppure l’accordo delle parti sullo stesso punto, riprendono rilevanza i rapporti dominicali o di diverso tipo che ci sono sull’immobile.
Ciò significa che valgono i diritti che i titolari hanno sull’immobile: diritti, di solito, di proprietà (dominicali, appunto), ma anche eventualmente di diverso tipo (locazione, abitazione, usufrutto, ecc.).
Attualmente, in sostanza avete una situazione del tutto identica a quella di qualsiasi comunione su di un immobile anche da parte di persone che sono estranee tra loro, come potremmo avere io e te, ad esempio, se decidessimo di fare un investimento insieme.
Questo significa che valgono le regole standard, e il principio di base per cui ogni contitolare può fare uso della cosa comune purché non impedisca il contemporaneo utilizzo da parte degli altri.
È evidente però che con una situazione sottostante come la vostra sarebbe opportuno risolvere la situazione di comunione. Per raggiungere la divisione, l’approccio migliore è quello negoziale, cercando ad esempio o di vendere l’immobile ad un terzo dividendo poi il ricavato, o di far sì che uno dei due acquisti la quota dell’altro.
Solo in caso non fosse possibile, si può valutare un procedimento di divisione giudiziale.
Una risposta su “Assegnazione della casa familiare: che succede quando finisce?”
Faccio presente che se la signora ancora abita tale immobile è tuo diritto chiedere l’indennità di occupazione, che è pari al 50% di un ipotetico canone di locazione, sin dal momento della pronuncia che le ha negato l’assegnazione della casa familiare.