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Rinuncia all’eredità o a impugnare il testamento: le differenze.

sono debitore verso una banca, ma per il momento non ho soldi da restituire. ero separato dalla moglie che è deceduta nel 2013, nel testamento lasciava tutto a mio figlio , ma non essendo divorziati mi spettava una quota anche a me da ereditare, siamo andati dal notaio e ho fatto la rinuncia alla mia eredita lasciando tutto al figlio. Vorrei sapere se la banca può rivalersi sulla mia parte a cui ho rinunciato nei confronti del figlio.

Tu non hai affatto rinunciato all’eredità, che non ti è mai stata devoluta, ma – ed è tutto un altro paio di maniche – hai rinunciato invece ad impugnare il testamento fatto da tua moglie per far valere la tua quota di legittima.

Se tu avessi rinunciato all’eredità, i creditori avrebbero potuto impugnare tale rinuncia in base all’art. 524 cod. civ..

Infatti, i creditori di chi ha rinunciato possono farsi autorizzare dal Tribunale ad accettare l’eredità in nome e luogo del loro debitore, per poter soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti. Questo diritto di impugnazione si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla data della dichiarazione di rinuncia.

In realtà, tu all’eredità di tua moglie non sei mai stato chiamato e non hai mai rinunciato. Il testamento che viola la quota di successione necessaria spettante ai legittimari è infatti perfettamente valido ed efficace sino a che qualcuno degli aventi diritto non lo impugna.

Tu hai davanti al notaio espressamente rinunciato a fare questa impugnazione, con la conseguenza che, rimanendo definitivamente valido il testamento in questione, è diventato erede direttamente solo tuo figlio, senza che tu sia mai stato chiamato a questa eredità.

Per questo non credo proprio che la banca possa coltivare iniziative al riguardo.

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

4 risposte su “Rinuncia all’eredità o a impugnare il testamento: le differenze.”

“Per questo non credo proprio che la banca possa coltivare iniziative al riguardo”… non si tratta di credo o non credo, il fatto è sancito dalla sentenza N.4005/2013 della corte di cassazione…

Grazie del tuo contributo, che al momento non verifico. In generale ricordo solo che le sentenze non sanciscono nulla in generale, ma solo in relazione al caso concreto, non essendo in un sistema a precedente vincolante.

Quindi posso reclamare la mia parte di eredità alla quale ho rinunciato 20 anni fa perché non avevo fondi per pagare la tassa di successione?

Tu che cosa ne pensi?

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