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Civile o penale: quale strada è meglio scegliere per tutelarsi?

In riferimento al post ” Pagamento doppio per errore: possono riavere i soldi?”, citi come articolo di legge di riferimento il 2033 del cod. civ..Qual è la differenza tra l’art. 2033 c.c. e l’art. 646 del c.p., o meglio quando è che si invoca il codice civile e quando il codice penale?

Il post cui si fa riferimento, lo dico a beneficio degli altri che leggono, è questo.

In una vicenda come quella non c’è, ovviamente, nessun reato, perché manca il dolo di chi ha percepito la somma di denaro che non gli spettava: egli confidava che i conteggi fatti dalla compagnia di assicurazione fossero corretti e aveva, considerata l’astrusità delle formule impiegate di solito nei contratti per il riscatto, poche possibilità di effettuare anche un controllo.

Per cui, se la compagnia di assicurazione volesse invocare l’art. 646 per ottenere la restituzione di quanto indebitamente percepito, la sua iniziativa giudiziaria fallirebbe, a mio giudizio, miseramente.

In altri casi ci può ben essere il concorso tra l’applicabilità della norma civilistica e quella penale, o, detto in altri termini, molto fatti giuridicamente rilevanti della vita di tutti i giorni possono essere illeciti sia civili che penali.

Un esempio molto banale è quello in cui una persona rimane vittima di un sinistro stradale riportando lesioni gravi. In quel caso, il fatto concretizza sia un illecito civile che un illecito penale, tanto è vero che spesso i danneggiati sporgono formale denuncia querela.

Come agire quando uno stesso fatto ha la duplice natura di illecito sia civile che penale è una questione molto importante di strategia di gestione della vertenza rispetto agli obiettivi che si pone la parte assistita. È importante che il legale incaricato sia in grado, o da solo o collaborando con colleghi di studio (questa seconda ipotesi è quella che più che altro seguo io stesso, collaborando con Franca che è penalista, mentre io sono più civilista), di apprezzare entrambi gli aspetti e valutare tutte le alternative, consigliando al cliente quale scegliere.

Ovviamente, la scelta può anche ricadere su entrambe, se si opta appunto per una tutela più completa, chiaramente dopo aver valutato adeguatamente i pro e i contro.

Qui ci sarebbe molto da dire, ad esempio un aspetto importante è sempre valutare la vincolatività della sentenza penale per chi si è costituito parte civile nel relativo procedimento, una cosa rispetto alla quale in un caso ad esempio mi è capitato di salvare un risarcimento in un danno da uccisione di cui mi sono occupato, dove il responsabile è stato assolto in sede penale, con la conseguenza che, se mi fossi costituito parte civile, il mio cliente avrebbe perso ogni diritto, mentre invece non avendolo fatto, abbiamo potuto svolgere l’azione in sede civile e conseguire il risarcimento, che era molto importante.

Come dicevo, ci sarebbe davvero moltissimo da dire, ma sono valutazioni molto tecniche che vanno riservate agli avvocati che si occupano, volta per volta, del caso in questione.

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

2 risposte su “Civile o penale: quale strada è meglio scegliere per tutelarsi?”

A proposito di civile o penale…chi viola la residenza (in senso lato : casa o giardino o proprietà recintata) a quale tipo di processo è soggetto e a quale pena incorre? Grazie.

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