Categorie
diritto

Cambiare tribunale o giudice per il divorzio: come si può fare?

sono divorziato ma solo parzialmente ,volevo sapere se è possibile cambiare sede e giudice ,so per certo che il Giudice è separato (donna) è ultimamente ha preso di miro gli uomini. Vivo del mio stipendio di circa 1350 di cui 1/5 sullo stipendio e finanziarie varie con fitto da pagare, mi rimane solo il minimo per vivere circa 320 e pagando il fitto sono costretto a farmi dare una mano dalla mamma di anni 90. La moglie possiede tre case e 2 figli che lavorano.

La determinazione della sede avviene sulla base di regole di competenza definite nel codice di procedura civile, mentre l’assegnazione all’interno della sede al singolo giudice avviene sulla base di criteri di ripartizione tabellare approvati in ogni singolo tribunale.

Queste regole di competenza non sono derogabili, nel senso che non è che una persona possa scegliere la sede che preferisce, anche perché si tratta di disposizioni poste a tutela di tutte le parti generalmente coinvolte in un processo e non solo di chi lo inizia: la regola generale, infatti, è quella che fa riferimento al foro del convenuto, cioè colui che viene chiamato in causa.

Per poter cambiare giudice, occorre presentare un’istanza di ricusazione, prevista dall’art 52 del codice di procedura civile, secondo il quale questo istituto può applicarsi negli stessi casi in cui il giudice avrebbe l’obbligo di astenersi, che sono le seguenti, definite dal precedente art. 51: “1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado [o legato da vincoli di affiliazione], o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio [82] nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro [810] o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico [61]; 5) se è tutore, curatore [c.c. 343, 392], procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un’associazione anche non riconosciuta [36 c.c.], di un comitato [39 c.c.], di una società [2247 c.c.] o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza».

Il fatto di essere separato e tantomeno di sesso femminile non possono certo essere motivi di ricusazione, mentre quella di «aver preso di mira gli uomini» invece è una contestazione troppo generica per avere un senso e una utilità, occorrerebbe la dimostrazione di gravissimi precedenti, concretizzatisi in decisioni e provvedimenti oggettivamente squilibrati, da dimostrare quindi per iscritto tramite l’esibizione di copia di questo provvedimenti stessi.

Non credo pertanto che la mera «ingiustizia» dei provvedimenti ricevuti nel tuo caso sia sufficiente per poter cambiare sede giudiziaria o persona fisica del giudice, ti conviene concentrarti sulla difesa da fare nel giudizio.

Ti è piaciuto il post? Usa qualche secondo per supportare Tiziano Solignani su Patreon!
Become a patron at Patreon!

Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

Tu che cosa ne pensi?

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: