Categorie
diritto

Assegnazione casa familiare: terzo acquirente può chiederne revoca. 

L’assegnazione della casa in cui vive il nucleo familiare è il tipico provvedimento che viene richiesto e reso in primis nell’ambito di un procedimento per la separazione dei coniugi.

La regola aurea (la norma codicistica, prima ancora che intervenisse la recente riforma del diritto di famiglia) è quella del rispetto delle esigenze dei figli siano essi minori o maggiori di età, e “sfondo una porta aperta” affermando che così dovrebbe essere sia in ogni singolo aspetto di un siffatto frangente, sia nella crisi coniugale considerata nel proprio complesso.

Alla luce, perciò, dell’idonea considerazione della necessità di preservare il buon diritto di ogni figlio di restare nella propria consolidata situazione abitativa, in quello che è per loro il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si articola la vita familiare, anche per tutelarne il corretto equilibrio psicofisico, ciò che nella generalità dei casi si verifica è che la casa coniugale viene assegnata a quello dei due tra i coniugi, più spesso (ma sempre meno frequentemente) la madre, che viene definito “collocatario”, ovvero presso il medesimo vengono collocati i figli.

Personalmente, vorrei esprimere un minimo disappunto sull’uso di una tale terminologia, perchè mi pare -quasi- si parli dei figli come delle “entità materiali”, dei “pacchi”, come quell’ormai risalente modo di dire, delle appendici di una coppia, quando, invece, ed è ben noto a chi tra noi abbia l’immensa fortuna di essere ed essere diventato Genitore, i figli possono definirsene l’essenza stessa.

Perdonate la (pur breve) digressione, rientro nel seminato!

Ebbene, si diceva: casa coniugale al genitore con il quale quotidianamente vivono i figli. Ok.

E quando questi crescono e, come Natura vuole (o vorrebbe), vanno via di casa?

Mettiamo il caso, molto frequente (es. pensiamo al caso di un contratto di mutuo ipotecario stipulato proprio per l’acquisto dell’immobile… che dire, non ve n’è ormai uno in ogni famiglia?!) nel quale due bravi ex coniugi si accordino per la vendita della casa per poi dividersi con equità il ricavato (se il bene è in comunione e se vi è stata corresponsione delle rate di mutuo o comunque del pagamento da parte di entrambe le parti).

E se invece ci sono …problemi o questioni particolari? Ecco, è il caso di vederne una.

Recentemente, la Corte di Cassazione, nel solco del proprio ruolo di Supremo organo Giudicante, ha posto alcuni paletti proprio con riguardo alla presente questione.

Nel caso particolare che, alfine, è arrivato all’attenzione dei Giudici di Piazza Cavour, si ha un’iniziale pronuncia di Tribunale che stabilisce la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e che andava a confermare l’assegnazione della casa coniugale, come già era stato disposto in sede di separazione, alla moglie, (si badi bene!) con trascrizione del provvedimento presso i Pubblici Registri Immobiliari.

Il marito aveva venduto poi il suddetto immobile ad un terzo, rendendolo edotto della sussistenza del diritto di godimento del bene in capo alla ex moglie, in quanto affidataria della figlia allora minorenne.

In sede di successiva revisione delle condizioni di divorzio, il Tribunale si occupava di revoca l’assegno di mantenimento disposto dalla predetta sentenza in favore della figlia, divenuta ormai maggiorenne ed autosufficiente economicamente, senza però pronunciarsi (ecco fatto il guaio!) sul provvedimento di assegnazione della casa coniugale.

A quel punto, il terzo acquirente prima richiedeva bonariamente il rilascio dell’immobile in questione, e poi era costretto per raggiungere il fine, ad instaurare un giudizio volto all’accertamento dell’insussistenza del diritto della ex moglie e della figlia a continuare ad occupare quella che era stata la casa coniugale, richiedendo oltre alla condanna delle medesime al rilascio del bene, anche la corresponsione di un’indennità per l’illegittima occupazione dello stesso.

L’importantissima precisazione svolta dalla Cassazione riguarda il principio giuridico per cui l’efficacia del provvedimento di assegnazione può essere messa in discussione solo dai coniugi (separati) o dagli ex coniugi (divorziati) attraverso il procedimento per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Il terzo acquirente dell’immobile, invece, potrà solo instaurare un giudizio ordinario di cognizione, chiedendo l’accertamento dell’insussistenza delle condizioni per il mantenimento del diritto personale di godimento a favore del coniuge assegnatario, per essere venuta meno la presenza di figli minorenni, o maggiorenni non autosufficienti con il medesimo conviventi.

Un punto, ancora, molto importante sul quale vorrei venisse focalizzata l’attenzione è quello relativo alla TRASCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO: infatti il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, INTANTO ha il carattere dell’opponibilità, anche se non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell’assegnazione, ovvero – ma solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto – anche oltre i nove anni.

Ergo, quando si è in presenza di figli minori o anche maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, colui che va ad acquistare, allorquando vi sia stato un provvedimento giudiziale, intercorso tra i coniugi, poi anche trascritto, come nel caso che ci occupa, sarà costretto a rispettare IL VINCOLO DI DESTINAZIONE, impresso al bene per FINALITA’ PRIORITARIE che riguardano i figli, e ciò finchè non intervenga un’ulteriore provvedimento inter partes a statuire cose diverse.

Entrano in gioco molte variabili, in una simile situazione, ma su un punto deve esserci chiarezza (e, parlando con le persone, spesso mi rendo conto che così non è): quando viene disposta l’assegnazione della casa coniugale, questo non viene fatto mai con finalità assistenziale, perchè in tal guisa è possibile che venga previsto, quello sì, l’assegno di mantenimento.

Si tratta senz’altro di una tematica vasta e piena di aspetti anche dubbi (perciò, così spesso sottoposti agli organi giudicanti), la tutela del diritto di proprietà, qui viene ad avere la meglio, in quanto venuti meno i presupposti del precedente diritto di godimento del bene immobile.

Ti è piaciuto il post? Usa qualche secondo per supportare Giorgia Miriello su Patreon!
Become a patron at Patreon!

Di Giorgia Miriello

Perenne inquietudine ... Tutto il fascino di una professione la cui reale cifra è cambiare le domande, appena pronte le risposte! Un po' come nella vita di ogni giorno. Avvocato civilista, con predisposizione verso ogni faccenda relativa alla famiglia. In Formia, foro di Cassino.

3 risposte su “Assegnazione casa familiare: terzo acquirente può chiederne revoca. ”

Interessante. Domanda: cosa cambierebbe se al posto di un terzo acquirente abbiamo un terzo aggiudicatario riferito a un immobile evidentemente oggetto di procedura esecutiva e quindi venduto all’asta? Grazie.

Tu che cosa ne pensi?

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

%d