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Nonni e mantenimento del nipote: sono tenuti se non paga il genitore?

Sono separata da cinque anni, il padre di mio figlio mi ha dato solo 600,00 euro in sei mesi e null’altro. Nella sentenza di separazione risulta un importo di mantenimento di euro 50,00 al mese xchè lui non lavorava, da rivedere quando avrebbe trovato un lavoro. Ora lui non ha un lavoro ufficiale, ma tanto non gli serve, lo mantengono i suoi genitori, e vive dentro un’appartamento di loro proprietà. Fare il padre per lui è vederlo a pranzo dai suoi genitori e stop. I suoi genitori che sono benestanti, ogni tanto mi danno 200,00 euro al mese, ma nulla di più. Io non ho più i genitori e con 1.500,00 devo mantenere entrambi, quindi affitto, utenze, e tutto il resto. Posso chiedere ai suoi genitori un mantenimento fisso ?? vorrei provare con una semplice lettera dell’avvocato.

Il primo comma dell’attuale art. 316 bis del codice civile, che ha sostituito dal primo gennaio 2014 il precedente art. 148 dello stesso codice (art. 40, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154), prevede quanto segue: «I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacita’ di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità’, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché’ possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli

Quindi, in caso di inadempimento da parte del genitore, si può tentare di ottenere il contributo al mantenimento da parte dei nonni.

Nel vecchio testo dell’art. 148 questa ipotesi era configurata come eccezionale e del tutto residuale, mentre questa connotazione sembra essere venuta meno nella nuova, corrente, formulazione, anche se la norma è molto recente ed è probabilmente ancora presto per comprendere appieno la portata.

Questa regola, in ogni caso, vale sia per i figli di coppie unite in matrimonio che per i figli di conviventi, essendo intervenuta la parificazione di status.

In ogni caso, l’invio di una diffida, per approfondimenti sulla quale rimando alla relativa scheda, è sicuramente una idea da considerare positivamente, dopodiché per l’ulteriore trattazione del problema bisogna vedere in base al riscontro che si sarà ottenuto una volta che la stessa sarà stata ricevuta dai nonni.

Suggerisco al riguardo di leggere con attenzione anche la scheda sul recupero crediti, dal momento che una pratica di questo genere è sempre destinata a tradursi, prima o poi, appunto in un recupero, con tutti i problemi relativi, tra cui quello della solvenza, che ben può verificarsi anche in capo ai nonni.

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

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