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Mediazione civile in appello: si può fare?

Con ordinanza del 1 ottobre 2015, la Seconda Sezione Civile della Corte D’appello di Firenze, ha invitato le parti processuali ad esperire il procedimento di mediazione dinanzi ad un organismo da loro scelto in base ai criteri dettati dall’art, 4 del D.lgs n. 28/2010, assegnando alle medesime il termine di giorni quindici per il deposito della domanda.
Contrariamente a quanto spesso si ritiene, nel riscrivere parzialmente la normativa di cui al d.lgs. 28/2010, il legislatore ha previsto la possibilità per il giudice dell’appello di disporre l’esperimento del procedimento di mediazione (cd. mediazione ex officio), come condizione di procedibilità per la prosecuzione del giudizio.
Trattandosi di un mero ampliamento dei poteri discrezionali del magistrato, la norma si applica anche ai procedimenti pendenti in secondo grado.
Il provvedimento che si segnala per la sua particolare attualità, probabilmente è una delle prime pronunce in Italia.
Nella controversia oggetto d’esame, l’appellante ha impugnato una sentenza del Tribuna?e di Firenze, con la quale veniva rigettata la domanda volta ad ottenere una pronuncia ex art. 2932 c.c., produttiva degli effetti del contratto definitivo di compravendita non concluso.
La scelta di disporre la mediazione adottata dalla Corte D’appello di Firenze non è stata dettata dall’oggetto principale della lite, ovverosia il trasferimento coattivo dell’immobile, bensì dalla domanda di risarcimento dei danni invocata dall’appellante.
Deve, a questo proposito, precisarsi che lo strumento della mediazione, nell’ambito di quei sistemi di risoluzione dei contenziosi diversi dalla giurisdizione, potrebbe offrire uno sguardo diverso ai conflitti tra le parti.
Viene al riguardo in rilievo, una sperimentazione adottata dal Tribunale di Firenze nell’anno 2009, ancor prima che nelle aule dei Tribunali e negli scritti degli Avvocati si discutesse sulla utilità o meno della mediazione.
Il Progetto Nausicaa – così si chiama- nasce il 01 dicembre del 2009 proprio come “conciliazione delegata dagli uffici giudiziari”.
I firmatari del progetto erano l’Osservatorio sulla giustizia civile di Firenze, la Regione Toscana, la Facoltà di Giurisprudenza, la Camera di commercio di Firenze e l’Organismo di conciliazione di Firenze–OCF.
Secondo le intenzioni dei sottoscrittori del Protocollo d’intesa, Il Progetto Nausicaa avrebbe dovuto concentrarsi sulla promozione della «cultura della mediazione» tra tutti gli operatori coinvolti (magistrati e professionisti), al solo fine di superare le diffidenze e le indifferenze che attanagliano da sempre l’istituto della media-conciliazione.
Nella mia esperienza giuridica di avvocato la mediazione delegata dal giudice non ha portato ai risultati conciliativi sperati e le parti non si sono presentate neanche al primo incontro.
E anche vero che i giudizi d’appello oggi pagano il prezzo più alto, in termini di accumulazione di processi arretrati, e le prime udienze di regola di svolgono dopo 3 anni dall’iscrizione a ruolo della causa.
Che piaccia o meno la mediazione, che si nutra o meno fiducia in questo istituto, esso rappresenta un metodo per gestire in modo più rapido le controversie tra le parti processuali.
Non ci sono alternative alla lunga durata dei procedimenti di appello.
Ecco che allora, che la mediazione, quale rivoluzione culturale in forte espansione, potrà portarci a risolvere i conflitti in modo nuovo, all’interno del quali l’avvocato non potrà che rivestire un ruolo strategico.
Attenzione, sia per il Tribunale di Firenze che per la Corte d’Appello, la mediazione è valida solo se all’incontro partecipano personalmente le parti assistite dai rispettivi Avvocati, una mediazione con la presenza dei soli avvocati è invalida e potrebbe rendere improcedibile la causa.

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Di Elisa Fornaciari

Avvocato del Foro di Arezzo, mi occupo di diritto civile, lavoro, famiglia, condominio, recupero crediti stragiudiziale e non, diritto fallimentare. Curiosa e tecnologica. Seguitemi su facebook, twitter, linkedIn. «L'avvocatura è una professione di comprensione, dedizione, di carità. Nel suo cuore l’avvocato deve metter da parte i suoi dolori, per far entrare i dolori degli altri (….). L’avvocato alla vigila della sentenza non può essere tranquillo: la tragedia dell’imputato si è trasfusa in lui, lo logora, lo agita, lo lacera» (Piero Calamandrei).

2 risposte su “Mediazione civile in appello: si può fare?”

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