Girovagando su un social network, ho incontrato una persona che nelle informazioni del profilo si qualifica come “avvocato”.
Facendo delle ricerche ho scoperto che la persona, italiana, è iscritta all’ordine, ma non in qualità di “avvocato” ma di “avvocato stabilito”, ovvero nell’albo speciale.
Facendo altre ricerche ho scoperto che chi è avvocato stabilito non può usare il titolo di “avvocato” ma dovrebbe qualificarsi al più come “avvocato stab.” Poiché questo “avvocato stabilito”, in questo social network, si definisce “avvocato” e non “avvocato stabilito”, sta commettendo un’usurpazione del titolo ai sensi dell’articolo 498 del codice penale, un’infrazione, o è lecito definirsi “avvocato” sui social network pur essendo “avvocato stabilito”, magari confondendo chi non conosce l’esistenza della sezione speciale dedicata agli avvocati stabiliti? In caso sia illecito a chi segnalarlo?
Non ne ho idea e non è, onestamente, una questione che mi interessi approfondire più di tanto, anche perché non credo sia focalizzandoci su queste cose che potremo aiutare sia gli utenti che l’avvocatura.
Immagino che, se la legge prevede l’uso della specifica completa «avvocato stabilito», l’uso della dicitura abbreviata, che peraltro è tale da far persona ad un altro tipo di professionista, l’avvocato classico previsto dalla legge italiana, non sia legittima.
Un ente presso cui puoi ottenere maggiori informazioni ed eventualmente segnalare questi fatti è l’ordine degli avvocati della tua zona o, ancor meglio, di quella dove opera la persona che spende questo titolo.
Puoi al riguardo contattarli anche tramite email.
5 risposte su “Avvocato stabilito: può definirsi semplicemente «avvocato»?”
comunque concordo con Tiziano, che non è un problema rilevante.
in teoria la selezione dell’avvocato non dovrebbe avvenire in base ai titoli (si potrebbe discutere allora anche sul titolo di laurea, non essendo le università tutte ugualmente severe), ma in base al merito, all’esperienza e alla professionalità.
Appunto.
Finché non cambia la normativa sull’accesso alla professione, per diventare avvocati in Italia è necessario superare l’esame di abilitazione professionale. Questo de iure condito…poi de iure condendo si può discutere all’infinito. Diciamo che un avvocato stabilito è un avvocato che non ha passato.l’esame di abilitazione professionale in Italia…va bene così…?
l’avvocato stabilito è un avvocato a tutti gli effetti (quindi nessun reato se si definisce solo avvocato), salvo per il fatto che non ha conseguito l’abilitazione in Italia ma in Spagna.
Per i primi tre anni deve esercitare congiuntamente ad altro “avvocato” e dopo tale periodo può fregiarsi del titolo “pieno” (senza la dicitura stabilito).
Credo che l’unica sanzione per il mancato rispetto di quanto sopra sia di carattere disciplinare
Grazie per il contributo Stefano.