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Opposizione a decreto ingiuntivo: occorre la mediazione?

Il tema della necessaria instaurazione della mediazione obbligatoria nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo è stata, negli ultimi tempi, fioriera di vivaci dibattiti in seno alla giurisprudenza di merito.

Com’è noto, ai sensi dell’art. 5, 4° comma D.lgs n. 28/2010, il tentativo di conciliazione nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, può essere esperito «fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione».

Naturalmente, l’obbligatorietà della mediazione “scatta” quando l’oggetto della controversia ricade su quelle materie espressamente menzionate dall’art. D.Lgs. 28/2010, ovverosia: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Il Giudice, dopo che si sarà pronunciato sulla provvisoria esecuzione del decreto e, proprio quando si accingerà a decidere il merito della controversia, concederà i termini alle parti per esperire il tentativo di conciliazione ai sensi comma 1 dell’art.5 del citato decreto.

Qual’è allora il rischio di instaurare un giudizio di opposizione, senza aver prima esperito il tentativo di conciliazione?

Purtroppo, a causa dell’imprecisa formulazione normativa, una parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto improcedibile l’opposizione a decreto ingiuntivo, con conseguente declaratoria di “definitività” del decreto opposto (ordinanza del Tribunale di Varese del 18 maggio 2012). Altra parte della giurisprudenza di merito, di contro, ha ritenuto che  – se non ci sono istanze delle parti inerenti la provvisoria esecuzione del decreto – il Giudice già alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. oltre a dichiarare improcedibile l’opposizione potrebbe revocare l’originario decreto ingiuntivo emesso (recentemente Tribunale di Firenze sentenza del 30 ottobre 2014). Quest’ultimo orientamento, non può che penalizzare fortemente i creditori convenuti, che se non hanno dato impulso alla procedura di mediazione obbligatoria, si vedono sfumare le loro ragioni creditorie con la grave sanzione della revoca del decreto ingiuntivo a suo tempo emesso.

E’ giusto che l’onere di introdurre il percorso obbligatorio di mediazione gravi sul creditore, visto che la legge non dice nulla in proposito?

La Corte di Cassazione, terza sezione civile, con la sentenza n. 24269 del 3 dicembre 2015 precisa che è sull’opponente che deve gravare l’onere della mediazione obbligatoria perché è quest’ultimo che intende percorrere la via lunga instaurando un giudizio contenzioso ordinario.

Nel caso sottoposto all’esame della Corte, il giudice di secondo grado aveva dichiarato l’improcedibilità di un opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il mancato pagamento dei canoni di locazione, in quanto non era stato dato avvio alla mediazione obbligatoria ex D.LGS. 2010 n. 28.

Essendo a carico dell’opponente il potere e l’interesse ad introdurre il giudizio di merito, non può che gravare sui di lui l’onere della mediazione obbligatoria, diversamente l’opposizione sarà improcedibile pena il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo ex art. 653 c.p.c. 

Una pronuncia condivisibile; una diversa soluzione sarebbe palesemente irrazionale, perché premierebbe la passività dell’opponente ed accrescerebbe gli oneri della parte creditrice.

Del resto, ci si domanda a quale logica di efficienza risponda una interpretazione che accolli al creditore del decreto ingiuntivo l’onere di effettuare il tentativo di mediazione quando ancora non si sa se ci sarà l’opposizione allo stesso decreto ingiuntivo. D’altronde nella maggior parte dei casi le opposizioni a decreto ingiuntivo sono promosse dai debitori con meri scopi dilatori, al solo fine di procrastinare il pagamento della somma ingiunta.

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Di Elisa Fornaciari

Avvocato del Foro di Arezzo, mi occupo di diritto civile, lavoro, famiglia, condominio, recupero crediti stragiudiziale e non, diritto fallimentare. Curiosa e tecnologica. Seguitemi su facebook, twitter, linkedIn. «L'avvocatura è una professione di comprensione, dedizione, di carità. Nel suo cuore l’avvocato deve metter da parte i suoi dolori, per far entrare i dolori degli altri (….). L’avvocato alla vigila della sentenza non può essere tranquillo: la tragedia dell’imputato si è trasfusa in lui, lo logora, lo agita, lo lacera» (Piero Calamandrei).

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