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Nullità del matrimonio religioso estero: si può chiedere in Italia?

scrivo per una mia amica polacca da vent’anni a Roma. Vorrebbe la dichiarazione di nullità del matrimonio ma non può permettersi di andare in polonia per il processo, non potendo lasciare il lavoro per lungo tempo. Mi chiedevo: E’ possibile spostare il processo a Roma anche se lei ha celebrato il matrimonio in polonia? Come fare per i documenti? Il marito è d’accordo all’annullamento.
Vorrebbe tanto potersi risposare e riceve la comunione.

Rispondo con la collaborazione dell’avv.ssa rotale Federica Cicinelli.

Per gestire gli aspetti internazionali, rimane necessaria la rogatoria.

Se lo scopo fosse quello di non doversi recare in Polonia, converrebbe instaurare il processo in Polonia e fare poi l’interrogatorio in Italia. In questo modo, la parte non dovrebbe andare in Polonia, dove si svolgerebbe però il «grosso» del processo, cosa quest’ultima che potrebbe anche facilitare le notifiche, se l’ex marito fosse ancora in quel paese, ad esempio.

Quindi un modo potrebbe esserci, tuttavia preliminarmente è doveroso e comunque consigliabile verificare se ci sono i presupposti per la dichiarazione di nullità, attraverso il colloquio preliminare.

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

3 risposte su “Nullità del matrimonio religioso estero: si può chiedere in Italia?”

I titoli di competenza, così come enunciati dal can. 1672 C.I.C, sono: 1) Il luogo di celebrazione del matrimonio; 2) Il luogo del domicilio e del quasi-domicilio della parte attrice e parte convenuta; 3) Il luogo in cui, di fatto, si deve raccogliere la maggior parte delle prove.Tra questi titoli di competenza non c’è un ordine gerarchico: sono equivalenti, anche se va salvaguardato – nella misura del possibile – il principio di prossimità fra il giudice e le parti e ferma restando la valutazione caso per caso, soprattutto in riferimento al luogo in cui vivono gli eventuali testi e al reperimento delle prove.
Federica Cicinelli

Mi permetto intervenire per precisare che, in virtù della recente riforma del processo matrimoniale canonico, la competenza è stata estesa, pertanto la signora potrebbe adire il tribunale ecclesiastico del luogo nel quale risiede. Buona giornata.
Ilaria Parisi-avvocato rotale

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