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Benefici prima casa e separazione dei coniugi: come non perderli?

Mi sono separato da mia moglie e il giudice ha affidato a lei la casa coniugale dove vivevamo quando eravamo insieme. Ma quella casa l’avevo acquistata come prima casa ed ora che mi sono spostato devo cambiare la residenza. Come faccio a continuare ad avere gli sgravi fiscali? Mi verranno chiesti i soldi che ho risparmiato al momento dell’acquisto? Ad oggi non posso riacquistare un altro immobile, che fare?
Il problema è piuttosto frequente. Spesso la casa familiare viene assegnata all’ex moglie.
La Corte di Cassazione si è occupata dell’attribuzione della casa coniugale all’ex (in questo caso la moglie) e distingue l’assegnazione dell’immobile al coniuge dal caso di alienazione.
La precisazione è semplice: la corte ha stabilito che è irrilevante ai fini del godimento dei benefici di prima casa l’utilizzazione effettiva dell’immobile.
Almeno sotto questo punto di vista, puoi tirare un sospiro di sollievo: i benefici fiscali della prima casa rimangono fermi. In caso contrario in effetti la legge richiede il pagamento delle somme risparmiate.
Ma con la recente sentenza della cassazione che differenzia l’attribuzione al coniuge della casa dalla sua alienazione, la lacuna sembra essere stata colmata.
L’attribuzione costituisce solo una forma di utilizzazione della casa familiare volta a sistemare al meglio i rapporti tra gli ex coniugi, in vista della cessazione della loro convivenza.
Insomma: l’immobile acquistato per essere destinato a casa coniugale resta tale e i benefici non vengono meno, l’immobile infatti, anche in caso di separazione continua a soddisfare la primaria esigenza di tutela della prole.
La sentenza di riferimento è Corte di Cassazione, Sentenza n. 23225/2015
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Di Sara Mascitti

Avvocata attiva su Latina e Roma. Esercita con passione la professione forense con un occhio di riguardo al diritto civile e di famiglia. Oltre che sul blog degli avvocati dal volto umano, scrive su www.saramascitti.it/

4 risposte su “Benefici prima casa e separazione dei coniugi: come non perderli?”

Buongiorno una domanda.. Mi sto separando la casa rimane alla ex che vive lì coi bimbi.. E cointestata come il mutuo che pagheremo a metà… Io sarò costretto a prendere una casa in affitto e portare li la residenza.. La mia domanda è la casa in affitto risulta come seconda casa o prima casa per quanto riguarda le utenze acqua luce. Egas usufruirò degli sconti o pagherei come se fosse seconda casa? Grazie

La questione è meramente tributaria.Mi spiego il potere di accertamento dell’amministrazione finanziaria decade al 31 dicembre del quinto anno da giorno ,mese e anno in cui si è acquistato l’immobile,godendo dei benefici della “prima casa” cioè imposte ipocatastali e di registro ridotte se si è acquistato da un soggetto privato,se invece si è acquistato da un impresa costruttrice ai benefici precitati si aggiunge l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto(IVA) ridotta, la residenza deve essere trasferita presso l’indirizzo dell’immobile acqistato entro e non oltre mesi 18 dalla data dell’acquisto.Solo successivamente il centro di Pescara ex art.41 bis della Amministrazione Finanziaria provvede alla verifica e quindi al controllo se i benefici erano dovuti.Ciò premesso poichè nel quesito non è indicata la data dell’acquisto dell’immobile fermo quanto sopra enunciato il coniuge può trasferire il domicilio presso altro indirizzo,e attedere lo scadere del termine di accertamernto,per poi successivamente trasferire la residenza.

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