Nasce un figlio e gli equilibri della coppia -si sa- ne risentono, da vari punti di vista.
Magari, lei inizia a negarsi a letto e magari lui crede di potersi recare altrove per cercare -diciamo così- soddisfazione per le proprie pulsioni. Un clichè trito e ritrito. Una questione che dovrebbe restare tra le mura domestiche?! Be’, forse sì.
Eppure, una simile vicenda ha interessato i nostri Organi Giudicanti, fino alla Suprema Corte di Cassazione, tirata in ballo dalla iniziale richiesta di addebito avanzata dalla moglie, nell’ambito di una separazione giudiziale: lui mi ha tradito, ha così violato uno dei principali DOVERI coniugali, quello di FEDELTA’, e, Illustrissimo Giudice, desidererei che a mio marito venisse addebitata la nostra separazione.
Non farebbe una grinza, certo. Se non fosse che il marito si è difeso affermando che la motivazione principale, per la quale era stato costretto alla descritta violazione, era tutta nel fatto che la coniuge non rispondeva più positivamente alle richieste di fare sesso che egli continuava ad avanzare.
Ciò lo aveva condotto (inevitabilmente, secondo l’accolta tesi) all’intraprendere una relazione extraconiugale, ove egli potesse sentirsi riconosciuto come uomo, prima che come padre.
E alla fine la Sesta Sezione della Corte di Cassazione è giunta alla conclusione che (nel caso di specie, si badi bene!) la comunanza morale ed affettiva fosse già in precedenza cessata tra i coniugi, tanto che fosse non più possibile vivere insieme e condividere emozioni e progetti.
E’ stato quindi confermato un principio che può definirsi ormai consolidato, secondo il quale se una delle parti, in una separazione, richiede l’addebito della separazione all’altro coniuge, in ragione dell’inosservanza degli obblighi familiari, DEVE PROVARE SIA LA RELATIVA CONDOTTA (qui, la relazione extraconiugale) ED ANCOR DI PIU’ LE PROFONDE MOTIVAZIONI per cui questa condotta abbia addirittura reso INTOLLERABILE la prosecuzione della convivenza (tecnicamente, si parla di “nesso causale”). Qui, al contrario, aveva assolto l’onere probatorio il marito: costui, infatti era stato in grado di provare (pare attraverso la decisiva testimonianza della propria sorella, con risultanze non contestate dalla moglie) che la CRISI MATRIMONIALE era BEN ANTERIORE alla VIOLAZIONE del DOVERE DI FEDELTA’.
Che una decisione di questo tenore (di cui all’ordinanza n° 2539 del 5/02/2014, Corte di Cassazione VI Sez.) venga sponsorizzata per forzarla al punto di voler affermare che sia LEGITTIMO il TRADIMENTO, mi sa tanto di indebito arricchimento. Certo è che, in simili procedimenti, sono spesso quasi sempre, in gioco questioni talmente delicate e personali nelle quali è profondamente complesso l’ingresso e di cui è ancor più difficile la disincatata disamina. D’altronde, c’è da dire che sono state le parti medesime della causa a mettere in gioco la tematica, benchè genitori, anzi, rectius, dimenticandosi (i.m.h.o.) di essere prima genitori che marito e moglie. Per inciso, senza intendere addentrarsi in un campo prettamente di competenza degli psicoterapeuti, ritengo sia il caso, qui, di ricordare che, per il cosiddetto “calo” di desiderio di una donna, può esserci una miriade di motivazioni, più o meno profonde, che -molto spesso- nulla hanno a che vedere con la mancanza di amore o con una caduta del sentimento. Sono, anzi, la stanchezza fisica ma soprattutto quella mentale, indotta dalla monotonia e dalla noia, le ragioni principali della mancanza di stimoli sessuali nella coppia. Mai sentito parlare della psiche come sede delle principali zone calde del piacere e del desiderio?
…Che poi, di preciso, che avrebbe la moglie ottenuto (in termini pratici, di utilità concreta, se effettivamente fosse stato dichiarato l’addebito della separazione al marito? Non poco, benchè gli effetti dell’addebito si riverberino esclusivamente sul piano patrimoniale, in quanto determinano la perdita del diritto all’assegno di mantenimento e dei diritti successori in capo al coniuge al quale viene addebitata la separazione.
A questo punto, non mi viene altro da dire, se non: donne, mogli, compagne, conviventi more uxorio e chi più ne ha più ne metta (è periodo) BADATE AL VOSTRO UOMO (suocera permettendo, ma -questa- decisamente, è tutt’altra storia!).
8 risposte su “Sesso extraconiugale: niente addebito se la moglie faceva sciopero.”
Un bel casino…qualche volta sono “sciopero” per la menopausa,mio marito per ..età e…chi ci risarcisce????
😉 la guerra dei Roses…
Qua si parla del tradimento per “sciopero “della moglie … ma se le parti si invertissero ..la sentenza sarebbe uguale ?
Ovviamente. Almeno a mio giudizio.
Esiste ancora l’addebito? Pensavo fosse obsoleto, ormai…
“A questo punto, non mi viene altro da dire, se non: donne, mogli, compagne, conviventi more uxorio e chi più ne ha più ne metta (è periodo) BADATE AL VOSTRO UOMO (suocera permettendo, ma -questa- decisamente, è tutt’altra storia!).” parole sante! Tuttavia, Uomini, siate vicini alle compagne nel passaggio da donna-amante a donna-amante-mamma
Esiste ancora. D’accordissimo sul resto…
Non sono del tutto d’accordo sulle conclusioni finali.
Se la moglie ha avuto un calo del desidero dopo la gravidanza forse dovrebbe essere l’uomo a starle piu’ vicino..a farla sentire nuovamente donna ad offrirle il suo aiuto sostitiendosi e collaborando nelle varie incombenze quotidiane e genitoriali.
Quello di trovare la scorciatoia per realizzarsi.e’ una soluzione tipicamente maschile.
Osservazione corretta, io credo dipenda anche poi da quanto dura questo calo, alla fine bisogna venirsi incontro in tutto e accettare dei compromessi, questo vale per entrambi ovviamente.