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Mantenimento dei figli: va continuato a pagare anche se fannulloni?

Sono una donna divorziata, madre di due figli, i quali entrambi vivono con il padre. Verso regolarmente loro l’assegno di mantenimento, pur chiedendomi fino a quando mi sarà imposto di farlo, dal momento che entrambi i miei figli sono maggiorenni e, seppur studenti universitari, il loro rendimento non arriva neppure alla sufficienza.
L’articolo 145 del codice civile impone “l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni”.
Non è da considerarsi, pertanto, la maggiore età uno presupposto valido per la sospensione del mantenimento da parte di ambedue i genitori.
 
C’è da dire però che, La Corte di Cassazione, con sentenza una recente sentenza (del 1 febbraio 2016), in un caso analogo ha sollevato la madre dall’onere del mantenimento dei figli.
La sentenza, che sembra proprio fare al caso tuo, risponde alla domanda: se i figli mostrano scarso interesse verso lo studio (con conseguente scarso rendimento), il genitore non è tenuto al loro mantenimento. Inoltre, da verifiche presso l’Agenzia delle Entrate emergevano redditi da lavoro in capo ad entrambi i figli. 
Chiaramente, per poter stabilire se nel tuo caso vi siano i presupposti per una modifica delle condizioni, occorrerebbe approfondire maggiormente la tua situazione concreta.
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Di Sara Mascitti

Avvocata attiva su Latina e Roma. Esercita con passione la professione forense con un occhio di riguardo al diritto civile e di famiglia. Oltre che sul blog degli avvocati dal volto umano, scrive su www.saramascitti.it/

7 risposte su “Mantenimento dei figli: va continuato a pagare anche se fannulloni?”

Gentile Avvocato, dato che all’indirizzo di residenza lui non vive più e non ha alcun domicilio registrato, a chi/dove devo inviare il precetto? Se lo invio alla residenza ovviamente questo mi ritorna indietro.
Distinti saluti

Gentile Avv. Solignani, Le scrivo per chiederLe un’informazione rispetto al pignoramento stragiudiziale a terzi nei confronti del genitore inadempiente. In merito alla notifica dell’atto esecutivo unitamente alla messa in mora, quest’ultima ha una validità temporale?
A tal proposito ho un problema: circa 1 anno e mezzo fa ho provveduto a pignorare l’assegno di mantenimento per mia figlia minore direttamente tramite il datore di lavoro del mio ex marito. In quel periodo avevo provveduto a notificare, prima del pignoramento, una messa in mora. Ad oggi, dopo ben 7 licenziamenti e fuggi fuggi da parte del mio ex posso finalmente esercitare nuovamente questo diritto. Il problema è che anche la residenza del mio ex non è più la stessa per cui non saprei dove notificare una nuova messa in mora, se non all’indirizzo di residenza in cui però non vive più. Pertanto volevo sapere se posso avvalermi della messa in mora che avevo spedito oltre un anno fa essendo comunque permasta la sua inadempienza.
La ringrazio in anticipo se vorra rispondermi e dedicarmi il suo tempo.
Distinti saluti

Alla radice, si dovrebbe vedere se i figli fannulloni hanno iniziato gli studi di loro iniziativa oppure spinti dai genitori.
Comunque l’obbligo di mantenere non significa persistenza della potestà, e ancor meno obbligo del figlio di essere mantenuto nel caso preferisse fare il barbone

Buon giorno ,quindi se I figli li cresce il padre e l ex lavora…e anche lei obligata a versare il mantenimento al ex marito x I figli?

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