Sono dipendente in una azienda, sono in un periodo di malattia a causa di una patologia depressiva (documentata dal medico). Pur essendo a tutti gli effetti in malattia posso svolgere attività lavorativa presso l’impresa di famiglia? Incapperei in un giusto licenziamento da parte del mio datore di lavoro?
Probabilmente hai sentito parlare al telegiornale delle cause di esenzione dall’obbligo di reperibilità relative alla visita del medico fiscale, introdotte dal Ministro Brunetta, con decreto del 18 dicembre 2009.
L’articolo 2 del suddetto decreto prevede i casi di esclusione dai controlli di reperibilità; si introduce infatti il principio dell’esclusione dall’obbligo di reperibilità nei casi in cui l’assenza per malattia sia dovuta a patologie gravi che richiedono terapie salvavita; infortuni sul lavoro; patologie per riconosciuta causa di servizio; stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
Ci sono, infatti, patologie per cui è sconsigliato stare a casa, ed è lo stesso medico che consiglia l’uscita.
Il nodo della questione sta nello svolgimento di lavoro costante, cioè non di natura prettamente episodica, presso un’impresa familiare pur godendo di indennità di malattia.
La Cassazione, con la sentenza n. 589/2016 conferma la teoria di una azienda, la quale optava per licenziamento immediato. La condotta del lavoratore, nel caso analizzato dalla Corte, che pur godendo del periodo di malattia, prestava attività lavorativa per conto di terzi, è stata ritenuta di natura tanto grave dai giudici, da rendere assolutamente condivisibile la scelta del licenziamento.