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Cartelle Equitalia: è possibile annullarle con una semplice istanza.

Ebbene sì, in nessuna famiglia che si rispetti (ovvero I.M.H.O. tutte!), ristrette, allargate, etero, omo, fondate sul matrimonio, o semplicemente sulla triade coabitazione-amore-rispetto, può mancare LEI.

La cartella esattoriale di Equitalia.

Di certo, dunque, qui si affronta un argomento che è possibile definire, ad oggi, comune a tutti.

Questa universalità della cartella esattoriale, però, non comporta che ognuno degli atti notificati al cittadino/contribuente sia giusto, o, forse, è proprio questa pessima abitudine del concessionario per la riscossione di notificare atti a tappeto che, in molte occasioni, porta ad errori e mancanze, dovuti a incompetenza, a carenza di controlli ed a disattenzioni.

Anche i software sbagliano, e dietro al pc c’è comunque sempre un essere umano.

Potrebbe allora capitare che la cartella esattoriale che ti è stata notificata abbia dei profili di illegittimità: perchè ad esempio la pretesa posta alla base della richiesta ha subito il decorso del tempo e si è prescritta, oppure perchè essa stessa era ab origine viziata da nullità per motivi legati al merito, e così via.

Quindi, facciamo chiarezza e cerchiamo di capire -se anche il caso che Ti riugarda vede come protagonista una cartella illegittima- come procedere step by step.

Prima di ogni altra cosa, è necessario individuare qual è il cosiddetto ente impositore ovvero quella amministrazione pubblica che pretende il pagamento, in base ad una certa causale: si tratterà, ad esempio, dell’I.N.P.S. per quello che concerne i contributi previdenziali, dei vari Comuni (tecnicamente i Comandi della Polizia Municipale/Locale afferenti i medesimi) in caso di violazioni al Codice della Strada in territorio urbano ed in caso di mancato pagamento di imposte comunali come quella sugli immobili e per i rifiuti ed altri servizi comunali, delle Regioni per il cd.Bollo Auto, dell’Agenzia delle Entrate con riferimento a imposte e tasse di altra natura non pagate e così via.

Alla base dell’istanza -lo si diceva all’inizio- deve esserci un FONDATO motivo di illegittimità.

Individuato ENTE IMPOSITORE e NATURA del TRIBUTO, non vi resterà che porre FORMALE RICHIESTA, attraverso l’invio con uno strumento tracciabile -raccomandata o posta elettronica certificata- affinchè il procedimento del recupero instaurato dal concessionario per la riscossione venga fermato, per i motivi di illegittimità addotti.

Questo significa che si dà la possibilità all’amministrazione che richiede il pagamento di VALUTARE la/e motivazione/i di ingiustizia connesse alla richiesta di pagamento che è stata effettuata con la cartella.

Qualora questo spatium deliberandi non venga fruttuosamente utilizzato dall’Amministrazione, id est se quest’ultima non riscontra in alcun modo quanto portato in istanza, si ha diritto all’ANNULLAMENTO DEL DEBITO TRIBUTARIO, ciò per silezio/assenzo a seguito della mancata risposta dell’amministrazione all’istanza del contribuente.

Quanto affermato si basa su una normativa applicata già in svariate occasioni, anche per cartelle che richiedevano importi molte migliaia di euro, nelle aule di giustizia.

In particolare, l’art.1 della L. 228/12 al comma 537 statuisce che i “concessionari per la riscossione SONO TENUTI A SOSPENDERE IMMEDIATAMENTE  ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore”.

Questo comporta che, una volta depositata una fondata richiesta di sospensione da parte del contribuente al concessionario, quest’ultimo DEVE avvisare l’ente competente, il quale a sua volta è RIVESTITO DELL’OBBLIGO di rispondere al contribuente (lo stabilisce il comma 539).

Al comma 540, ed è ciò che più qui importa, è previsto che “trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite (…) SONO ANNULLATE DI DIRITTO”. In tal senso, già sent. C.T.P. Milano n.° 667/40/15 del 23/06/2015, sent. C.T.P. Lecce n.1955/05/15 del 4/06/2015.

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Di Giorgia Miriello

Perenne inquietudine ... Tutto il fascino di una professione la cui reale cifra è cambiare le domande, appena pronte le risposte! Un po' come nella vita di ogni giorno. Avvocato civilista, con predisposizione verso ogni faccenda relativa alla famiglia. In Formia, foro di Cassino.

3 risposte su “Cartelle Equitalia: è possibile annullarle con una semplice istanza.”

Attenzione a distinguere le cartelle vere e proprie dai solleciti successivi, per i quali non vale la regola; inoltre la norma si applica solo in relazione ad alcune ragioni di impugnazione, e non di tutte (modifica efficace dal mese di ottobre 2015). Valeria

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