mio padre è deceduto il 30 luglio, mia madre è ancora in vita, vengo a sapere che hanno debiti con equitalia, ma non so di che entità, la rinuncia all’eredità devo farla presso il tribunale di residenza di mio padre, taranto, o in quello dove io vivo Pesaro ?
dovrei farla anche per i miei figli suoi nipoti? che tempi ci sono?
Non ho alcun oggetto di sua proprietà e non ho mai garantito nulla per loro.
La rinuncia all’eredità può essere fatta presso la cancelleria del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, che non ha necessariamente a che fare con la residenza, ma con il luogo in cui è avvenuto il decesso.
Quindi devi fare capo al posto in cui tuo padre è morto e andare al tribunale nella cui circoscrizione si è verificato il decesso.
Per la rinuncia non ci sono termini particolari, ma prima la poni in essere e meglio è, per via del fatto che un’eredità potrebbe essere accettata anche implicitamente, tramite comportamenti concludenti. Anche se la legge è particolarmente rigorosa al riguardo, richiedendo atti che necessariamente presuppongo la volontà di diventare erede, è opportuno evitare qualsiasi contestazione al riguardo.
Nel momento in cui tu effettui la rinuncia, la chiamata all’eredità passa ai parenti di grado successivo del de cuius, cioè di tuo padre, per cui verosimilmente ai tuoi figli. Anche loro, dunque, devono effettuare la rinuncia. Purtroppo, se sono minori, occorrerà al riguardo l’autorizzazione del giudice.
Considerata soprattutto quest’ultima complicazione, probabilmente ti conviene rivolgerti sin dall’inizio ad un legale, la cui assistenza ti può dare molte maggiori garanzie di sistemare la vicenda in modo effettivo, completo e definitivo.
8 risposte su “Rinuncia all’eredità con debiti: come ed entro quanto è meglio farla?”
Una piccola precisazione:
Ai sensi delll’art. 480 cod. civ., il diritto di accettare – e quindi di rinunciare – l’eredità si prescrive (cioè può essere esercitato) in dieci anni dal giorno della morte del defunto.
In caso di accertamento giudiziale dello stato di figlio, tuttavia, il termine decennale inizia a decorrere dal passaggio in giudicato della relativa sentenza (art. 480, 2° comma, cod. civ.).
Il termine decennale può tuttavia essere abbreviato: chiunque vi ha interesse (ad esempio, un creditore personale del chiamato) può chiedere al Tribunale del luogo ove si aperta la successione che sia fissato un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all’eredità (azione c.d. “interrogatoria”).
Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare/rinunciare l’eredità (art. 481 cod. civ.)
Un caro saluto all’Amico Tiziano.
Grazie Walter dei tuoi contributi sempre ricchi. Non mi convince sino in fondo l’automatica traslazione del termine prescrizionale anche alla rinuncia. Infatti non è che con il decorso dei 10 anno uno acquisti automaticamente l’eredità avendo perso il diritto di rinunciare. Piuttosto bisogna esprimersi nel senso che non può più fare la rinuncia per carenza di interesse, dal momento che non potendo più accettare sarebbe inutile la rinuncia.
Molto corrette le tue osservazioni.
In effetti, anche ai sensi dell’art. 519 cc. e seguenti, ho avuto esperienze giudiziali diverse.
Ad esempio: A Milano (la più recente), il giudice mi rispose come da mio precedente post. A Monza, invece, il giudice si espresse nel senso che la rinuncia all’eredità non può essere sottoposta ad una condizione o ad un termine, né può essere limitata solo ad una quota parte dell’eredità stessa….proprio come da tue note.
Lascio al lettore ogni valutazione.
Un caro saluto e Buon lavoro
Pensa che proprio 5 minuti fa ho depositato in via telematica un’istanza di visibilità fascicolo in un’eredità giacente pendente a Milano, dove l’asse è stato mandato al ministero delle finanze nonostante la presenza di un erede entro il sesto grado… Anche qui sono curioso di vedere cosa risponderà il giudice.
Grazie delle spiegazioni dotte ma ancora non ho capito se dopo 10 anni posso rinunciare ancora
o l’ereditá è automaticamente accettata.
Lo diciamo abbastanza chiaramente. Uno non può trovarsi ad avere un’eredità per il solo trascorso del tempo. Col decorso del tempo puoi acquistare diritti come nel caso del l’usucapione ma deve esserci un possesso e inoltre devi comunque chiederlo tu altrimenti di solito i diritti si perdono per il fenomeno della prescrizione. Tu dopo 10 anni perdi il diritto di accettare ciò significa che non puoi più rinunciare ma questo non perché hai perso il diritto di rinuncia ma semplicemente perché la rinuncia non ti serve a niente in quanto in mancanza di accettazione che – attenzione – può essere stata anche tacita l’eredità si intende già come se fosse stata da te rinunciata.
Buon giorno, anche io ho lo stesso problema. Mio padre è deceduto alla fine d’ottobre e mia mamma era già deceduta. Ha lasciato un terzo d’immobile (gli altri 2/3 sono rispettivamente mio e di mio fratello in parti uguali). In tutti l’immobile viveva mio padre e la residenza l’ha sempre avuta e c’è l’ha tuttora mio fratello senza avere il domicilio. Abbiamo scoperto che mio padre ha lasciato dei debiti che mio fratello non ha intenzione, pur accettare l’eredità, di non pagare visto che ha, a sua volta, molti debiti con lo stato (la sua parte dell’immobile ha già 2 ipoteche). Io e le mie figlie abbiamo già rinunciato all’eredita, ora sto aspettando d’andare dal giudice per far rinunciare anche a mio figlio che è minore (16 anni).
Vorrei sapere, come posso fare a recuperare quel un terzo dell’immobile che avevo ereditato dalla morte di mia madre? Visto che non si può vendere perché una parte (quella di mio fratello) è ipotecato? Grazie
È il solito problema devi promuovere una divisione ne abbiamo parlato dozzine di volte se fai una ricerca nei vecchi post dovresti trovarne diversi…