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Casa familiare: può essere anche quella dove il minore non ha mai vissuto?

La Suprema Corte di Cassazione con una recente sentenza, la n. 3331 del 2016, è intervenuta per fare chiarezza sul delicato tema dell’assegnazione della casa familiare in caso di separazione tra coniugi.

I fatti sottoposti all’esame dei giudici di legittimità sono i seguenti.

Marito e moglie, dopo la nascita del primo figlio, avevano cessato di vivere insieme nella casa coniugale. La madre aveva lasciato l’abitazione per motivi di lavoro e per sottoporsi a delle cure mediche, in quanto durante sia la gravidanza che dopo il parto aveva sofferto di problemi psicofisici. Anche il padre si era allontanato da casa, portando con sé il bambino presso l’abitazione della nonna.

Nel procedimento innanzi al Tribunale, il giudice aveva optato per l’affido condiviso (con il collocamento prevalente presso la madre e modulazione del diritto di visita per il padre), assegnando la casa familiare alla madre. Dai fatti di causa è emerso che i due coniugi avevano acquistata l’abitazione in comproprietà e ci avevano vissuto insieme per cinque anni, nella prospettiva che sarebbero stati lì anche con il figlio.

L’affidamento condiviso è stato anche confermato dalla Corte d’Appello, sul presupposto che la madre era guarita dai disturbi psicofisici emersi nel passato. Infatti la CTU espletata su entrambi i genitori aveva confermato per tutti e due buone capacità genitoriali.

La Corte d’Appello ribadisce che il piccolo deve essere collocato prevalentemente presso la madre, quale genitore che avrebbe meglio garantito il rispetto verso padre ed il mantenimento dei rapporti con quest’ultimo.

Il padre pur di vedersi riconosciute le migliori qualità genitoriali rispetto alla madre ha fatto ricorso fino alla Cassazione, ritenendo che la sentenza di Appello non avrebbe considerato una parte della CTU che aveva descritto la madre come: “poco sincera, ansiosa, perplessa ipervigile rigida, irritabile, critica, polemica eccitata psicomotoriamente, affetta da tremori ed irrequieta, demotivata e facilmente affaticabile”. L’uomo, inoltre, lamentava un’altra circostanza che gli avrebbe dato il diritto di essere riconosciuto quale genitore collocatario del minore al posto della madre: ovverosia, che il bambino non aveva mai abitato nella casa familiare e pertanto non ci sarebbe stato interesse alla conservazione “dell’habitat” precedente al disgregamento familiare.

La Cassazione, quanto all’affido condiviso e alla collocazione presso la madre, ha confermato la decisione dei Giudici di secondo grado, che hanno ritenuto la madre quella figura genitoriale in grado di garantire continuità di rapporto con entrambi i genitori.

Ma ciò che interessa nel caso in esame è l’innovativo principio espresso dalla Cassazione, in merito alla definizione di casa familiare ai fini del provvedimento di assegnazione ad uno dei genitori.

L’art. 337 sexies c.c. nello stabilire a quale genitore dovrà essere attribuito il godimento dell’abitazione, indica un solo criterio: l’interesse dei figli. Però non ci dice quali caratteristiche deve avere tale peculiare destinazione.

La giurisprudenza di legittimità ha sempre escluso che possa essere qualificata come casa familiare, l’immobile in cui la coppia coniugata o non coniugata non abbia mai convissuto prima della nascita del figlio.

Ma la Cassazione come ha risolto il caso di specie, ove i genitori hanno vissuto insieme per qualche anno nella casa familiare?

E’ stata considerato determinante per sciogliere il dubbio, il fatto che i genitori hanno acquistato in comunione legale un immobile per destinarlo ad abitazione familiare e poi vi hanno anche convissuto stabilmente per 5 anni prima della cessazione della convivenza.

Se la casa coniugale era preesistente alla nascita del figlio minore e il temporaneo allontanamento è dovuto a un conflitto tra genitori, quell’immobile continua ad essere il centro di aggregazione della famiglia e quindi non potrà che essere destinato a casa familiare.

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Di Elisa Fornaciari

Avvocato del Foro di Arezzo, mi occupo di diritto civile, lavoro, famiglia, condominio, recupero crediti stragiudiziale e non, diritto fallimentare. Curiosa e tecnologica. Seguitemi su facebook, twitter, linkedIn. «L'avvocatura è una professione di comprensione, dedizione, di carità. Nel suo cuore l’avvocato deve metter da parte i suoi dolori, per far entrare i dolori degli altri (….). L’avvocato alla vigila della sentenza non può essere tranquillo: la tragedia dell’imputato si è trasfusa in lui, lo logora, lo agita, lo lacera» (Piero Calamandrei).

2 risposte su “Casa familiare: può essere anche quella dove il minore non ha mai vissuto?”

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