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Posso essere figlio di due padri e avere due eredità?

un figlio biologico, non riconosciuto in vita dal padre naturale, ma riconosciuto da un altro padre, alla morte del padre naturale vedovo e senza figli cosa può fare per ottenere il riconoscimento e l’eredità del padre naturale? Tenga presente che il padre “adottivo” è tuttora in vita e con un cospicuo patrimonio, il padre naturale deceduto ha un cospicuo patrimonio immobiliare ma numerosi debiti, è possibile ottenere il riconoscimento e beneficiare di entrambe le successioni?

Sicuramente esistono universi paralleli in cui è possibile essere figlio di due padri diversi, ma in questo nel quale viviamo noi, almeno al momento, no.

In altri termini, una persona può essere legalmente, ma – direi – anche biologicamente (ci sono alcune tribù indigene, secondo il bellissimo libro Sex At Dawn di cui consiglio la lettura, che credono in una sorta di paternità collettiva, o magari fanno solo finta di crederci per poter andare tutti con la stessa donna), figlia di un solo padre.

Pertanto, e sempre che non siano ormai scaduti i termini previsti dalla legge per le relative azioni, la persona in questione dovrebbe decidere di chi vuol esser figlio.

Se dovesse decidere di volerlo essere del vero padre, quello biologico, al posto di quello che gli ha pagato le scarpe sino adesso, dovrebbe fare due azioni: la prima per rimuovere lo stato di figlio della persona che lo ha riconosciuto come tale e una seconda per ottenere l’accertamento giudiziale della paternità.

Per la seconda azione, i mezzi di prova più comunemente utilizzati sono gli accertamenti ematogenetici, che si possono compiere anche sui cadaveri.

Aggiornamento. Dopo la pubblicazione di questo post e la sua diffusione sui social network, la collega Stefania Stefanelli – con alcuni commenti all’interno di un gruppo facebook chiuso che, pertanto, qui posso linkare, ma con visibilità limitata ai soli membri (chi è interessato, e ne possiede gli eventuali requisiti, può chiedere di entrare) – mi ha fatto notare l’applicabilità in questi casi dell’art. 580 codice civile, in base al quale, ai figli non riconoscibili, possono essere tuttavia riconosciuti aspetti patrimoniali e successori. Altre disposizioni da valutare sono gli artt. 594 e 279 cod. civ. Ringrazio di nuovo la collega per averci arricchito integrando questa risposta, insieme alla collega Valeria Cianciolo.

Secondo il testo attuale dell’art. 580 cod. civ., infatti:

Ai figli nati fuori del matrimonio aventi diritto al mantenimento , all’istruzione e all’educazione, a norma dell’articolo 279, spetta un assegno vitalizio pari all’ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta.

I figli nati fuori del matrimonio hanno diritto di ottenere su loro richiesta la capitalizzazione dell’assegno loro spettante a norma del comma precedente, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari.

 

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

19 risposte su “Posso essere figlio di due padri e avere due eredità?”

Preg.mo,
Domando illuminazione per questo caso: un figlio che ha ereditato più di 20 anni fa, con madre ed una sorella, dal padre legittimo( con trascrizione della successione immobiliare dopo 9 anni quindi accettazione de facto) ed è stato riconosciuto ora (ma aveva rapporto con lui anche da vivo sottacendo la verità) con riconoscimento testamentario dal vero padre, ha esperito tardivamente, ma ora è imprescrittibile, l’azione di disconoscimento ed ha variato l’atto di nascita, è legittimato a petire l’eredità del padre naturale? Si precisa che la scoperta della vera identità del padre non fu scoperta in via incidentale (es: esami ematochimici) ma fu rivelata dalla madre, probailmente molti anni addietro; esistono prove scritte (risalenti presuntivamente alla data della morte del padre presunto/legittimo) che vi erano rapporti fra il padre naturale ed il figlio. Ineccepibile in nome del favor veritatis Ma per quanto riguarda l’eredità, in questo caso uno dei principi del diritto successorio “Semel heres semper heres” , sarebbe palesemente disatteso: un erede non può disfarsi giuridicamente della sua qualità di erede dopo l’accettazione (anche pura e semplice) poichè diventa la continuazione giuridica dello scomparso ovvero subentra i tutti i suoi rapporti giuridici: infatti come innanzi risposto nel blog, non si può, nel nostro diritto, essere figlio di due padri ( e soprattutto voler beneficiare economicamente della posizione traendone indebito vantaggio) e la scelta , mi pare, nel caso in questione, sia stata compiuta dal figlio, molti anni fa, riconoscendo il padre legittimo come padre ed accettando di succedergli; in caso contrario aveva ben 10 anni di tempo per rinunciare: o sono io in errore a ragionare così?

Quindi a seguito della dichiarazione giudiziale di paternità, ( padre biologico deceduto nel 1976), il figlio riconosciuto nel 2016 a seguito del DNA ( ma che fu adottato da altra famiglia a 6 anni) può attivarsi nei confronti dei “nuovi” fratelli” e o eredi?
Può fare questo anche se fu adottato, e può farlo nei confronti di chi era all’oscuro di tutto, ovvero i fratelli?

Vorrei sapere che cosa succede nel caso in cui all’interno di un matrimonio venga al mondo un figlio concepito in una relazione extraconiugale ma legalmente riconosciuto dal marito (consapevolmente o inconsapevolmente).
Questo figlio potrebbe essere escluso dall’eredità da parte dei fratelli figli biologici del marito?

Disconoscere la paternità di chi ti ha adottato, cresciuto ed assistito per anni, al solo fine di partecipare all’eredità del genitore biologico é un’azione spregevole degna solo di persone spregevoli.
Era sacrosanta la vecchia regola secondo la quale il figlio maggiorenne aveva 1 anno di tempo (da quando ne era venuto a conoscenza) per contestare la sua condizione ed effettuare il disconoscimento.
L’imprescrittibilità nei confronti del figlio, in questi casi, favorisce solo lo sciacallaggio.
Noi ci troviamo in questa situazione, con fratellastri adottati dal loro attuale padre, che non si sono mai fatti vedere ne si sono interessati di nostro padre (che é il loro padre biologico) e che ora, solo dopo la sua morte, stanno iniziando l’iter di disconoscimento e riconoscimento giudiziale post-mortem nonostante siano stati comunque sempre mantenuti (purtroppo in nero) e ai quali é stata comunque destinata una bella somma come beneficiari di polizze assicurative.
Potrebbero davvero farcela secondo lei? secondo i nostri avvocati si….che tristezza

Gent.mo

le chiedo nuovamente consiglio…..é possibile secondo lei quindi disconoscere un genitore adottivo?

Abbiamo pareri molto discordanti dai ns. vari legali e la chiave pare essere proprio questa…il fatto che non siano stati riconosciuti dal loro attuale padre ma adottati,
Molti affermano che ciò non é tecnicamente possibile in quanto non si tratta di disconoscimento di paternità intesa come colui che ha riconosciuto un figlio pur sapendo di non esserne il padre, bensì adozione.

…dopo circa due anni ancora non abbiamo alcuna notizia dei due…ne alcuna comunicazione legale in merito

mentre Il padre adottivo potrebbe effettuare disconoscimento solo per gravissimi motivi (attentato alla vita, ecc)
esistono casi concreti di figli che sono riusciti a disconoscere un genitore adottivo?

Lei che opinione ha in merito?

Grazie ancora

Veramente era vostro padre che si sarebbe dovuto interessare dei suoi figli naturali poi adottati da altri. Non esiste il diritto a spargere il seme senza curarsi delle conseguenze. Cioè un padre se ne frega dei figli e sarebbero i figli a doversi interessare di lui???? Ma in che mondo vivete? L’azione dovrebbe prescriversi dopo un anno dal raggiungimento della maggiore età? E se il figlio lo scopre a 30 anni chi è il padre naturale? In pratica voi sostenete il diritto a fare figli a caso per poi fregarsene totalmente.

forse lei non ha ben letto il post….questi figli, che hanno sempre rifiutato di essere riconosciuti mentre nostro padre era in vita, sono sempre stati seguiti, curati e mantenuti a dovere e hanno anche ricevuto una cospicua somma tramite polizze assicurative in seguito al decesso del padre.
Ovviamente ora, su consiglio dei loro legali, stanno chiedendo il risarcimento danni per mancato mantenimento.
Se secondo lei questo non é sciacallaggio…

Situazione inversa. Un uomo divorziato dalla moglie, come può (se può) togliere la patria potestà al figlio (n.n) di lei, quando lui (abilmente cìrcuito) lo aveva riconosciuto legalmente come figlio suo con relativo cognome.

1- La sig.ra Roberta (con un figlio minorenne NON riconosciuto dal padre naturale), reduce da 2 matrimoni e 2 divorzi si sposa civilmente con il sig. Claudio.
2- La sig.ra Roberta NON può tecnicamente generare figli per scelta personale con specifico intervento chirurgico.
3- Il sig. Claudio esegue tutte le procedure di legge per “adottare” il minorenne e considerarlo figlio suo con relativo cognome aggiuntivo.
4-) Il matrimonio finisce con separazione e divorzio giudiziale.
5-) Come può il sig. Claudio uscire da tutti i vincoli del suo cognome legato a questo figlio “adottivo” e che porta il suo cognome?

il divorzio non è un motivo per disconoscere i figli che si erano riconosciuti anche se non sono biologicamente propri. Dovreste distinguere tra figli e oggetti forse.

Non si può essere figlio di due padri. Nel caso specifico il ragazzo può esperire l’azione prevista dall’art. 263 c.c. che contempla il caso dell’impugnazione per difetto di veridicità, azione che può essere intentata sia dal genitore che ha compiuto il riconoscimento, sia dal figlio riconosciuto, e infine da chiunque vi abbia interesse.
La norma non richiede che il genitore non fosse a conoscenza dell’effettiva paternità, quindi è possibile impugnare il riconoscimento, anche se colui che lo ha compiuto sapeva di non essere il padre biologico. La norma sembra favorire, pertanto la certezza della verità, a scapito della responsabilità genitoriale che sorge con il riconoscimento. Così come pure, l’obbligo di mantenere il figlio sussiste sia quando il figlio è legittimo, vale a dire nato in costanza di matrimonio (tale obbligo si basa sulla presunzione di paternità sancita dall’articolo 231 del Codice Civile, secondo il quale il padre del figlio che viene concepito nel matrimonio è il marito), sia quando il figlio è nato non in costanza di matrimonio, a seguito della prova di filiazione. . L’obbligo del mantenimento, quindi, sussiste solo nel caso in cui la paternità è certa. Stesso principio dicasi per la successione…io sono figlio di…e dunque legittimario. Ma se il mio padre naturale non mi ha mai riconosciuto, per la legge io sono un’estraneo e non posso vantare alcun diritto sulla sua eredità. Devo esperire l’azione sopra detta e poi dare la prova di essere in realtà figlio di…

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