Mio suocero nel 1965 ha suddiviso una proprietà al 50% con il fratello e nel 1970, tramite accordi diretti, ha lasciato la sua parte in uso quest’ultimo mediante probabilmente con una scrittura privata non in ns possesso. Il fratello muore negli anni 80 e nessuna successione viene fatta, mentre mio suocero non rivendica nulla e all’inizio del 2000 si ammala di malattia degenerativa e muore nel 2011. La moglie sa dell’esistenza di una proprietà ma nulla dice perché non ha nulla in mano mentre ai figli, piccoli in quegli anni, è stato sempre detto che la proprietà era stata venduta allo zio e nn la citano nella successione. Ora mia suocera durante un trasloco ha trovato l’atto di divisione della proprietà. All’interno dell’immobile fino allo scorso anno viveva la nipote di mia suocere ora anch’essa deceduta lasciando al suo interno la figlia con il proprio nucleo famigliare. In questo caso possiamo rivendicare la parte di proprietà non essendo mai iniziata una pratica di usucapione?
Non utilmente, credo, nel senso che tu potresti iniziare una azione di rivendicazione della proprietà (rei vindicatio), di fronte alla quale, tuttavia, il convenuto, attualmente possessore della cosa, potrebbe eccepirti l’avvenuta usucapione, costituendosi in giudizio.
In altri termini, non è che se una persona non chiede l’usucapione prima che la cosa venga rivendicata da chi ne figura, in qualche modo, proprietario, perda per ciò stesso il diritto di usucapire.
La continuazione del possesso, che è il fondamento dell’usucapione, tutto al contrario gli consente di presentare la domanda di usucapione in qualsiasi momento, anche in caso in cui viene convenuto per la rivendicazione.
Per la eccezione di usucapione, che è più propriamente una domanda riconvenzionale, peraltro, è prevista la mediazione obbligatoria, cui il convenuto dovrebbe dar corso, ma questo non sposta, a mio modo di vedere, alla fine il quadro del discorso.
Credo che tu stia valutando una situazione che difficilmente può meritare di essere coltivata. Piuttosto, potrebbe valere la pena regolarizzare, se del caso, l’intestazione delle proprietà, eventualmente di comune accordo, o tramite una mediazione, anche facoltativa, per evitare, ad esempio, di essere chiamati come responsabili in caso di sinistri avvenuti all’interno delle stesse.