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Privacy: vale anche per le sentenze messe su internet?

Spesso le sentenze dei Tribunali, della Corte di Cassazione o di altri giudici, possono essere consultate integralmente con i nominativi ed i dati anagrafici di attori e convenuti.

Altre volte le generalità delle parti processuali vengono omesse, oppure oscurate attraverso asterischi.

Ci si domanda, allora, se il diritto ad una chiara e trasparente informazioni giuridica è prevalente rispetto alla privacy del singolo individuo.

Può una parte processuale chiedere l’oscuramento delle proprie generalità anagrafiche, nel caso in cui la sentenza venga pubblicata in un quotidiano giuridico di diffusione nazionale?

Non si può omettere di rilevare come il progresso tecnologico, il perfezionamento dei mezzi di comunicazione di massa e degli strumenti di raccolta di dati e notizie, ha condotto la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10510 del 21016, ha pronunciarsi per la prima volta sulla diffusione dei dati personali presenti nei provvedimenti giurisdizionali per finalità di informativa giuridica.

Qual’è la normativa di riferimento?

La norma primaria è l’art. 52 D.lgs. 196 del 2003, secondo  il quale l’interessato può esplicitamente chiedere, per motivi legittimi, con domanda depositata nella cancelleria, prima che sia definito il grado di giudizio, che, in caso di riproduzione del provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, sia esclusa l’indicazione delle generalità ed altri dati identificati del soggetto interessato, riportati nel provvedimento stesso.

Nell’ambito civilistico, si ricorda poi che devono essere sempre omessi, anche in mancanza di esplicita richiesta, le generalità, nonché altri dati identificativi, anche relativi a terzi dai quali possa desumersi l’identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.

Ed ancora l’art. 22 Codice Privacy afferma un principio generale secondo il quale non possono essere diffusi i dati idonei a rivelare lo stato di salute. Tale inciso, non ammette eccezioni, in quanto la salute è sicuramente un dato sensibilissimo di rilevanza costituzionale, e prevale sull’integrale pubblicazione dei provvedimenti giurisdizionali a scopo di informativa giuridica.

Appare pertanto illecito secondo la Corte di Cassazione in commento  la diffusione delle generalità del ricorrente, con riferimento ad un provvedimento giurisdizionale ove si indicava il suo stato di salute e le sue invalidità. Ciò potrebbe comportare, se provato, anche un risarcimento del danno che non è in re ipsa.

La sentenza merita segnalazione per la sua chiarezza espositiva e per il suo taglio prettamente pratico, perché riepiloga in poche righe lo stato dell’arte, dicendoci quando deve essere omessa e quando può essere invece omessa l’indicazione delle generalità identificative degli interessati in una sentenza che poi verrà pubblicata su quotidiani giuridici o sul web.

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Di Elisa Fornaciari

Avvocato del Foro di Arezzo, mi occupo di diritto civile, lavoro, famiglia, condominio, recupero crediti stragiudiziale e non, diritto fallimentare. Curiosa e tecnologica. Seguitemi su facebook, twitter, linkedIn. «L'avvocatura è una professione di comprensione, dedizione, di carità. Nel suo cuore l’avvocato deve metter da parte i suoi dolori, per far entrare i dolori degli altri (….). L’avvocato alla vigila della sentenza non può essere tranquillo: la tragedia dell’imputato si è trasfusa in lui, lo logora, lo agita, lo lacera» (Piero Calamandrei).

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