Da un po’ di mesi non parlo più con una mia ex amica spagnola e il suo compagno argentino per via del loro comportamento maleducato ed irrispettoso nei miei confronti. Dopo i risultati calcistici delle nazionali argentina e spagnola, ho inviato al suo account Facebook questo messaggio: “Cile-Argentina 4-2 e Italia-Spagna 2-0”. Come vede nulla di particolarmente offensivo. Dopo qualche giorno ho ricevuto, sempre su facebook, una risposta da parte dell’account di lei, la cui traduzione in italiano è la seguente: “Hey, la (parola volgare indicante l’organo genitale femminile) di tua madre! Vuoi che venga in Italia e ti spacchi per bene la faccia?” (Credo che l’abbia scritto lui utilizzando il profilo di lei). Secondo Lei ci sono gli estremi per sporgere denuncia per minacce? In caso affermativo cosa rischia la mia ex amica? Il fatto che sia residente in Spagna e non in Italia cambia qualcosa?
È un caso un po’ di confine.
Potrebbe essere un reato, quindi una minaccia e una offesa, ma anche una frase di circostanza, il classico sfottò, che ci sta quando ci si prende un po’ in giro tra tifosi di squadre calcistiche diverse.
Dal punto di vista territoriale, il reato potrebbe essere, se esistente, perseguibile anche in Italia ai sensi dell’art. 6 del codice penale.
Prima ancora di questo, però, bisogna valutare se è il caso di occupare le risorse della giustizia penale per fatti di questo genere.
Forse può essere preferibile magari spedire prima una diffida stragiudiziale tramite un avvocato e poi valutare la situazione.
2 risposte su “«Vuoi che ti spacco la faccia?»: è una minaccia?”
Salve,mi è arrivata citazione diretta a giudizio in base al reato di cui all’art.612 comme 2° C.P. consiste in una denuncia che un soggetto ha fatto nei miei confronti perchè l’ho minacciato in una telefonata. Il soggetto ha già detto che intende ritirare denuncia e la richiesta danni , mentre il mio avvocato di ufficio chiede soldi per “accettare” il tutto .La citazione visto l’art 522. C.P.
Vorrei sapere se è possibile avere ZERO spese in questo caso anche senza patrocinio gratuito?
E’ possibile non presentarsi all’idienza per motivi personali visto che c’è scritto che “il predetto imputato qualora non compaia, si applicheranno le disposizioni di cui agli art. 420bis,420 ter, 420 quater e 420 quinques ed il giudice procederà in mia assenza ove risulti con certezza che sia a conoscenza del procedimento .
Comunque ti viene nominato un avvocato d’ufficio, perché non si può processare nessuno senza avvocato per legge, che deve studiare il fascicolo, partecipare al processo e quindi lavorare per te e che alla fine te ne presenterà il conto.