La mia ex moglie,(siamo divorziati dal 2008),chiede l’annullamento del matrimonio religioso.
Ho una figlia di 15 anni che vive con lei che si è risposata con rito civile.
Anch’io mi sono risposato nel 2009.
La sentenza di divorzio prevede la contribuzione di euro 400,00 mensili per il mantenimento di mia figlia.
Vorrei capire cosa comporta per me l’annullamento del matrimonio religioso,e capire cosa si va a modificare, anche nella relazione con mia figlia, dal punto di vista giuridico.
Dopo la sentenza di nullità ecclesiastica, sarebbe necessario procedere con la delibazione della stessa presso la Corte d’Appello territorialmente competente.
La giurisprudenza italiana è diventata sempre più restrittiva sulla possibilità di delibazione di una sentenza ecclesiastica quando c’è una sentenza di divorzio già passata in giudicato.
Anche quando ammette la delibazione, peraltro, la regola che sembra ormai essersi assestata è quella per cui l’eventuale delibazione comunque non inficia le disposizioni contenute nella sentenza di divorzio già passata in giudicato.
Generalmente, dunque, temo proprio che la nullità del matrimonio religioso eventualmente dichiarata in sede ecclesiastica avrebbe poca, se non nulla, rilevanza sugli aspetti civili, ormai regolati dalla sentenza di divorzio, anche se ovviamente il caso andrebbe visto in concreto studiando la documentazione, a partire dalla sentenza stessa e dal libello della causa ecclesiastica, oltre a tutte le circostanze dello stesso.
3 risposte su “Nullità del matrimonio religioso dopo il divorzio: che succede?”
Buongiorno, sono divorziata da diversi anni e attualmente risposata con rito civile, vorrei chiedere se è possibile ottenere l’annullamento del precedente matrimonio religioso senza che l’altro coniuge partecipi, nel senso che non ho più sue notizie da diverso tempo.
Grazie Michela
Certo, ma la notifica bisogna fargliela.
La delibazione della sentenza ecclesiastica, che comunque non è più possibile dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio civile, travolge i rapporti economici tra i coniugi, non i diritti dei figli.
Mi spiego: se due coniugi hanno fatto solo la seprazione e non ancora il divorzio e viene annullato il matrimonio religioso e poi fatta la delibazione, il coniuge economicamente più debole non ha diritto più al mantenimento stabilito in sede di separazione; invece il figlio ne ha ancora diritto, come tutti i figli legittimi (cioè nati in un matrimonio) o naturali (cioè al di fuori di un matrimonio valido e non dichiarfato nullo).