4 studentesse universitarie, con regolare contratto, dove viene specificato che l’appartamento deve essere abitato solo dal conduttore, ma una ragazza vuole far dormire nella sua camera e usufruire dei servizi (cucina e bagni) con frequenza mensile, per circa 3/4 giorni, altre persone (genitori-fidanzato-amici). Le altre ragazze possono negargli dette visite.
Bisognerebbe vedere innanzitutto la clausola cosa prevede di preciso e come è formulata in particolare.
Supponendo, per ipotesi, che effettivamente ponga un divieto di questo senso (e che non contenga, invece, un più diffuso e comune divieto di sublocazione), credo che difficilmente possa essere interpretata nel senso di escludere una ospitalità temporanea, come quella di pochi giorni al mese, verso persone che comunque non disturbano gli altri abitanti, anche se è vero che comunque diminuiscono l’intimità e la privacy delle persone che abitano nell’appartamento.
Quand’anche, infine, una clausola del genere fosse formulata o comunque interpretabile nel senso di escludere anche la presenza limitata e temporanea di altre persone, bisognerebbe anche interrogarsi su quali sarebbero le modalità per farla valere e richiederne il rispetto.
Non credo che un coinquilino possa arrivare sino a far spedire una diffida da parte di un avvocato per richiedere appunto l’osservanza di questa pattuizione.
Ovviamente è fatto salvo il caso in queste persone siano di effettivo disturbo, per immissioni rumorose intollerabili ad esempio (sulle quali rimando alla scheda relativa), nel qual caso ci sarebbe diritto di opporsi a prescindere da quel che prevede il contratto.