Il Tribunale Ecclesiastico ha dichiarato la nullità di un matrimonio nell’anno 2014. L’interessato si è risposato solo in Chiesa nello stesso anno 2014. la Corte di Appello ha delibato la sentenza nell’anno 2016. Si può trascrivere incomune l’atto di matrimonio? Il Comune sostiene di no in quanto gli sposi non hanno mantenuto lo stato libero dal momento del matrimonio al momento della richiesta di trascrizione
Temo abbiano ragione i funzionari dell’ufficio di stato civile del comune interessato.
Prima di fare qualsiasi valutazione al riguardo, bisognerebbe innanzitutto vedere con quali formalità è stato celebrato il matrimonio cattolico, se cioè concordatario – cosa che non mi pare possibile, perché all’epoca per lo Stato italiano non c’era lo stato libero dello sposo – o se solo religioso, come ad esempio il matrimonio che ho celebrato io stesso, e che richiede l’autorizzazione del Vescovo.
Questo potrebbe essere appunto il primo problema, cioè la mancanza della natura concordataria del matrimonio celebrato illo tempore. I due matrimoni non sono affatto corrispondenti, ci sono alcune formalità nel matrimonio concordatario, come la lettura degli articoli del codice civile, che sono indispensabili per la trascrivibilità, che nel matrimonio solo religioso non hanno luogo.
Anche ammettendo che fosse stato celebrato un matrimonio formalmente trascrivibile e che vi sia la prova di questo, tuttavia non mi sento di dar torto agli ufficiali di stato civile in quanto mi pare che manchino i presupposti per trascrivere un matrimonio del genere.
Credo che l’unica sia celebrare un matrimonio civile, che resterà regolato anche per quanto riguarda le invalidità dell’atto, dal diritto civile italiano, come accade in tutti gli altri paesi del mondo in cui non vige il sistema concordatario, dove ognuno fa il «doppio» matrimonio.