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Dopo la CTU preventiva 696 bis cpc: ci sono decadenze?

E’ stato presentato un ricorso di ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO art.696 bis c.p.c.per l’accertamento di danni in un appartamento in condominio.Il CTU dopo aver esperito tutte le fasi procedurali previste anche quelle conciliative conclusosi con un accordo tra le parti (ma di fatto mai conclusosi del tutto per l’inerzia dell’amministratore) ha presentato la sua relazione documentando sia i danni rilevati che la transazione non andata a buon fine del tutto . Domando se il giudice deve validare con un suo atto la perizia depositata e, se questa sia vincolata da termini prescrittivi per iniziare un processo di risarcimento dovuto a infiltrazioni di acqua nelle fondamenta come ampiamente documentato da un Ing, e da un Geologo nominati dalla controparte ( condominio).

Il procedimento ex art. 696 bis cod. proc. civ. si conclude con il deposito dell’elaborato da parte del tecnico nominato dal giudice e non con un provvedimento da parte del giudice, perché non è un procedimento di merito, che si conclude con una sentenza, ma una procedura di mero accertamento ed eventuale conciliazione.

Bene ha fatto il CTU, non essendosi formalizzato l’accordo, per una ragione o per l’altra, a depositare il suo elaborato.

Certamente che ci sono dei termini di prescrizione e/o decadenza, anche perché con il deposito dell’elaborato scatta il termine ultimo di conoscenza ufficiale dei vizi e dei problemi sulla cosa oggetto di discussione, cioè non si può ovviamente sostenere, dopo che è stata formata questa relazione, che non si fosse a conoscenza degli stessi.

Il termine è variabile e dipende sia dalle circostanze che dall’inquadramento giuridico della situazione e più in particolare dal tipo di contratto o figura negoziale sottesa alla situazione.

Nella pratica, io solitamente aspetto due o tre mesi al massimo, cosa che mi mette al riparo da tutti i termini postulabili dopodiché procedo con il giudizio di merito.

In molti casi la decadenza si verifica dopo un anno dal deposito dell’elaborato. Personalmente, mi è capitato di eccepirlo ad un condominio per conto di un costruttore che mi aveva conferito mandato: a seguito dell’eccezione il condominio non ha più potuto intentare alcuna azione di merito.

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

4 risposte su “Dopo la CTU preventiva 696 bis cpc: ci sono decadenze?”

Commento davvero utile. In caso di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’art. 696 cpc, entro quanto tempo deve inziare il processo di merito? La ringrazio fin d’ora!

Risposta molto chiara. Nel mio caso (danni per lavori di ristrutturazione mal realizzati ed in difformità alle norme), la perizia si è chiusa a mio favore e sto per intraprendere il giudizio di merito. Ho solo un dubbio: nelle more del merito, posso procedere a sistemare le cose così da poter traslocare o devo attendere la conclusione del giudizio? In tale seconda ipotesi, visti i tempi della giustizia, forse sarebbe preferibile che cercassi un nuovo appartamento.

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