Un soggetto, nel lontano 1998, commette i reati di furto e ricettazione e gli viene inflitta una pena complessiva di mesi 10 di reclusione e lire 200.000 di multa con sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art. 163 C.P. Tale situazione risulta attualmente al Casellario Giudiziale.
Ora, il soggetto in questione vorrebbe esercitare un’attività commerciale per la quale deve dichiarare di non aver riportato condanne per furto e/o ricettazione.
Può rilasciare questa dichiarazione?
Non in questo universo.
Forse, tra gli infiniti mondi possibili, ce n’è uno in cui è legittimo, o magari addirittura indicato, rispondere in modo opposto a quello che si dovrebbe e rappresenta la verità.
In questo, al contrario, una dichiarazione del genere costituirebbe purtroppo solo un nuovo reato.
Non vedo nessun elemento che potrebbe consentire di fare una dichiarazione diversa da quella del precedente.
Anche in considerazione del fatto per cui, come diciamo sempre, l’unica vera forma di cancellazione definitiva di un precedente penale, è quella dell’abolitio criminis che si ha quando la figura di reato viene abrogata come tale dal legislatore, come si è avuto ad esempio recentemente con l’ingiuria che è diventata un illecito amministrativo.