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Spese straordinarie non concordate: che fare?

Pubblico qui sul blog un quesito tratto da un gruppo di diritto di famiglia di cui sono coamministratore su facebook, perché credo che possa essere interessante. La discussione originaria si trova qui.

Spese Straordinarie al 60% a carico di un coniuge. La spesa x lo sport ovviamente deve essere concordata tra i due coniugi, ma se uno dei due sistematicamente sostiene di non poterla sostenere (sostenendo il falso), puo’ il minore praticarlo lo stesso e l’altro coniuge che ha sostenuto l’intera spesa pretendere tramite decreto ingiuntivo la quota spettante dall’altro coniuge? Del resto lo sport rientra nel corretto sviluppo psicofisico del bambino!Che ne pensate?

Questa discussione mi ha incuriosito, non tanto per la situazione di partenza che mi sembra rappresentare un caso è una problematica abbastanza banale quanto per i commenti dei colleghi che sono intervenuti che, devo dire, mi sembrano in alcuni casi almeno abbastanza fuori fuoco.

In realtà, la situazione rappresentata è di abbastanza facile inquadramento.

Bisogna far capo al fatto, che in alcuni casi è stato dimenticato, che il rifiuto dell’altro genitore di partecipare alla spesa in questione è perfettamente legittimo. Siamo in regime di affido condiviso anche se la domanda originaria non lo dice espressamente e la spesa in questione in base al titolo che regola la separazione richiede la concordarietà. Ovviamente, non bisogna guardare al Protocollo di questo o quel tribunale che può essere solo un punto di riferimento culturale ma a quello che prevede nello specifico il titolo che regola la separazione.

Questo rifiuto può essere antipatico ma è appunto perfettamente legittimo in quanto adottato da un genitore che sul. È ancora pienamente titolare della sua quota di responsabilità genitoriale.

Detto questo, è facile capire che a livello di spese straordinarie il discorso è completamente esaurito. Non ci possono essere sentenze di Cassazione che dicano qualcosa di diverso al riguardo né tantomeno si può sostenere che spese di questo genere che non sono dovute si possano addirittura precettare direttamente.

L’unica questione che si può fare in una situazione del genere se si ritiene che il rifiuto del genitore sia ingiustificato è appunto andare a vedere se l’esercizio della responsabilità genitoriale è stato svolto correttamente o no.

Un genitore ritiene che l’altro genitore abbia denegato il proprio consenso non per motivi di tutela del minore ma semplicemente perché non vuole sostenere la relativa spesa quando invece per il minore sarebbe opportuno fare sport.

A questo punto, le spese straordinarie non c’entrano più niente e diventa quindi una questione di ciò che è bene che faccia il minore o meno Una volta deciso il quale poi si distribuiranno le spese relative in capo ai genitori.

Per questo l’unico consiglio corretto che ho letto anche se espresso più come intuizione e non mi sembra motivato più di tanto è quello di Ombretta il rimedio previsto per questa situazione è appunto in ricorso ex articolo 709 ter perché si tratta proprio di un dissidio o di un contrasto relativamente all’esercizio della potestà O meglio della responsabilità genitoriale.

Finché non viene fatto questo ricorso e finché il giudice non decide a favore di questa attività sportiva del minore non credo proprio che si possa mai parlare di rimborso della spesa relativa e credo che facendo questo ricorso si potrebbe interessare solo da parte di spese che in materia verrà fatta in futuro non credo invece che si possano andare a regolamentare anche le spese già sostenute quando c’era il dissenso dell’altro genitore di fronte al quale si è rimasti inerti.

La valenza del procedimento ex articolo 709 ter è interessante perché i Giudice in questa sede se ritiene che uno dei genitori abbia esercitato in modo inopportuno la propria responsabilità genitoriale oltre che intervenire in modo sostitutivo e correttivo può applicare delle sanzioni e può anche cambiare il regime vigente, regolamentare la separazione, ad esempio può stabilire che queste spese d’ora in poi siano dovute senza bisogno della concordarietà, ma anche altre cose che potrebbero essere interessanti.

Sicuramente può essere oneroso presentare un ricorso del genere solo per una questione come questa ma questo è l’unico rimedio messo a disposizione dal nostro ordinamento peraltro nonostante che la disposizione sia nuova è di recente formulazione è l’unico sistema vigente dal 1975 anno in cui la famiglia è diventata una diarchia per risolvere i contrasti all’interno della quale visto che i genitori hanno uguale potere tra di loro è necessario rivolgersi ad un terzo che fino ad oggi è stata la magistratura con non pochi problemi tanto che forse sarebbe il caso finalmente di pensare di costituire uffici alternativi ed appositi.

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

2 risposte su “Spese straordinarie non concordate: che fare?”

Salve avvocato.La ex di mio marito,fa continue richieste di spese extra,e lui amando i figli paga regolarmente.come regolarmente paga mabtenimento,e spese di ogni genere che gli toccano.
Solo che in settimana ha fatto ruchiesta di 100euro di spese di cancelleria scolastica,affermando solo verbalmente che una scatola di pastelli costassero 58euro..
Mio marito informatosi del tipo di pastelli,quantità e marca..li ha trovati in più cartollerie a 27euro…
Lei indispettita da questa cosa ha minacciato di far pignorare stipendio,e di avviare precetto x recuperare non so cosa…
Ora mi chiedo..ciò ke è successo x u pastelli può essere motivo di pignoramento e precetto?
Grazie anticipatamente della risposta.

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